Art. 2 Il compenso del commissario, determinato nei modi di cui sopra, potra' essere aumentato fino alla percentuale massima del 50%, ovvero diminuito di una percentuale massima del 30%, in considerazione dell'attivita' svolta, dei risultati ottenuti e della durata dell'incarico. La liquidazione del compenso complessivo maturato mensilmente in base ai criteri precedenti avverra' ad incarico concluso. Tuttavia, il commissario, con richiesta motivata, puo' ottenere anticipazioni sul presunto compenso finale alla scadenza di ciascun bimestre, in misura non superiore al 50% del maturato.