Art. 2 
 
  Il compenso del commissario, determinato nei  modi  di  cui  sopra,
potra' essere aumentato fino alla percentuale massima del 50%, ovvero
diminuito di una  percentuale  massima  del  30%,  in  considerazione
dell'attivita'  svolta,  dei  risultati  ottenuti  e   della   durata
dell'incarico. 
  La liquidazione del compenso complessivo  maturato  mensilmente  in
base ai criteri precedenti avverra' ad incarico  concluso.  Tuttavia,
il commissario, con richiesta motivata, puo'  ottenere  anticipazioni
sul presunto compenso finale alla scadenza di  ciascun  bimestre,  in
misura non superiore al 50% del maturato.