Art. 13 Attribuzione del giudizio di idoneita' 1. Il giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, previsto dagli articoli 4, comma 4, 5-ter, comma 3, 32, comma 4, e 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo al termine del corso di formazione iniziale, sono espressi dal direttore della Scuola, sentiti i direttori di servizio, i responsabili delle articolazioni di livello divisionale del servizio studi, corsi e addestramento e il funzionario di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. 2. I giudizi di idoneita' di cui al comma 1 devono essere motivati e sono espressi in conformita' ai seguenti parametri: a) qualita' morali: e' valutata la profonda e leale adesione ai valori dell'ordinamento costituzionale, con particolare riguardo ai doveri incombenti su tutti i cittadini e, in specie, sui pubblici funzionari; b) doti di equilibrio: e' valutata la capacita' di controllare le reazioni nei vari contesti; c) senso del dovere e di responsabilita': e' valutata l'attitudine ad assolvere con zelo e affidabilita' gli impegni attinenti al proprio ruolo; d) condotta e senso della disciplina: sono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, con particolare riferimento all'osservanza delle norme regolamentari, delle direttive impartite dai superiori, nonche' delle regole di comportamento della Scuola; e) spirito di iniziativa e capacita' organizzativa e di risoluzione: sono valutate le capacita' di analizzare i contesti e le situazioni, scegliere le soluzioni idonee, promuovere le attivita' rispondenti alle esigenze, impiegare al meglio le risorse disponibili; f) adattabilita' al lavoro di gruppo: e' valutata la capacita' di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attivita'; g) abilita' comunicative: e' valutata la capacita' di gestire il processo di comunicazione nei diversi contesti; h) rendimento negli studi: e' parametrato secondo la media complessiva dei voti conseguiti negli esami di cui all'art. 11, tenendosi conto altresi' delle lodi ottenute; i) qualita' fisiche: e' valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso; l) attitudini tecnico-operative: sono valutate sulla base di apposite prove previste dal piano della formazione. 3. Ai fini di cui al comma 2, il direttore della Scuola si avvale, tra l'altro: a) del registro delle annotazioni comportamentali, di cui all'art. 5, comma 5, lettera b); b) delle valutazioni attribuite a ciascun frequentatore in ogni occasione di verifica delle conoscenze, abilita' e competenze acquisite; c) delle note valutative redatte per ciascun frequentatore dai funzionari coordinatori degli Uffici o Reparti, presso i quali si e' svolto il rispettivo periodo applicativo, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto. 4. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro. 5. L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non e' conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.