Art. 13 
 
 
               Attribuzione del giudizio di idoneita' 
 
  1. Il giudizio di  idoneita'  per  l'ammissione  al  secondo  ciclo
previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto  legislativo,  nonche'  il
giudizio di idoneita' al servizio di polizia, previsto dagli articoli
4, comma 4, 5-ter, comma 3, 32, comma 4, e 47, comma 4, del  medesimo
decreto legislativo al termine del corso di formazione iniziale, sono
espressi dal direttore della Scuola, sentiti i direttori di servizio,
i  responsabili  delle  articolazioni  di  livello  divisionale   del
servizio studi,  corsi  e  addestramento  e  il  funzionario  di  cui
all'art. 5, comma 1, del presente decreto. 
  2. I giudizi di idoneita' di cui al comma 1 devono essere  motivati
e sono espressi in conformita' ai seguenti parametri: 
    a) qualita' morali: e' valutata la profonda e leale  adesione  ai
valori dell'ordinamento costituzionale, con particolare  riguardo  ai
doveri incombenti su tutti i cittadini e,  in  specie,  sui  pubblici
funzionari; 
    b) doti di equilibrio: e' valutata la capacita' di controllare le
reazioni nei vari contesti; 
    c)  senso  del  dovere  e   di   responsabilita':   e'   valutata
l'attitudine ad  assolvere  con  zelo  e  affidabilita'  gli  impegni
attinenti al proprio ruolo; 
    d)  condotta  e  senso  della   disciplina:   sono   valutati   i
comportamenti tenuti durante il corso,  con  particolare  riferimento
all'osservanza delle norme regolamentari, delle  direttive  impartite
dai superiori, nonche' delle regole di comportamento della Scuola; 
    e)  spirito  di  iniziativa  e  capacita'  organizzativa   e   di
risoluzione: sono valutate le capacita' di analizzare i contesti e le
situazioni, scegliere le soluzioni idonee,  promuovere  le  attivita'
rispondenti  alle  esigenze,   impiegare   al   meglio   le   risorse
disponibili; 
    f) adattabilita' al lavoro di gruppo: e' valutata la capacita' di
rapportarsi  positivamente  con  gli  altri  nell'espletamento  delle
attivita'; 
    g) abilita' comunicative: e' valutata la capacita' di gestire  il
processo di comunicazione nei diversi contesti; 
    h) rendimento  negli  studi:  e'  parametrato  secondo  la  media
complessiva dei voti conseguiti  negli  esami  di  cui  all'art.  11,
tenendosi conto altresi' delle lodi ottenute; 
    i) qualita' fisiche: e' valutato il grado  di  efficienza  fisica
dimostrato durante il corso; 
    l) attitudini tecnico-operative:  sono  valutate  sulla  base  di
apposite prove previste dal piano della formazione. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, il direttore della Scuola si  avvale,
tra l'altro: 
    a)  del  registro  delle  annotazioni  comportamentali,  di   cui
all'art. 5, comma 5, lettera b); 
    b) delle valutazioni attribuite a ciascun frequentatore  in  ogni
occasione  di  verifica  delle  conoscenze,  abilita'  e   competenze
acquisite; 
    c) delle note valutative redatte per  ciascun  frequentatore  dai
funzionari coordinatori degli Uffici o Reparti, presso i quali si  e'
svolto il rispettivo periodo applicativo, di cui agli articoli 18, 19
e 20 del presente decreto. 
  4.  I  giudizi  sono  sintetizzati  in  una  nota  valutativa,  con
l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro. 
  5. L'idoneita' e' conseguita con  l'attribuzione  di  un  punteggio
complessivo non inferiore a 18/30; non e' conseguita se, anche in  un
solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.