Art. 14 Individuazione dei profili professionali dei frequentatori 1. Il direttore della Scuola, dopo aver attribuito il giudizio di idoneita' di cui all'art. 13, individua, nell'ambito dei profili professionali di cui al comma 3, quelli in relazione ai quali ciascun frequentatore mostra le maggiori predisposizioni all'impiego, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 2, del presente decreto. 2. L'individuazione di cui al comma 1 e' basata sui parametri del giudizio di idoneita', sulle valutazioni conseguite in ciascun esame ed su ogni altra prova, nonche' sulle inclinazioni comunque emerse e documentate durante l'intero percorso formativo. 3. I profili professionali di cui al comma 1 sono individuati con successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.