Art. 14 
 
 
     Individuazione dei profili professionali dei frequentatori 
 
  1. Il direttore della Scuola, dopo aver attribuito il  giudizio  di
idoneita' di cui all'art.  13,  individua,  nell'ambito  dei  profili
professionali di cui al comma 3, quelli in relazione ai quali ciascun
frequentatore mostra le maggiori predisposizioni  all'impiego,  anche
ai fini di cui all'art. 26, comma 2, del presente decreto. 
  2. L'individuazione di cui al comma 1 e' basata sui  parametri  del
giudizio di idoneita', sulle valutazioni conseguite in ciascun  esame
ed su ogni altra prova, nonche' sulle inclinazioni comunque emerse  e
documentate durante l'intero percorso formativo. 
  3. I profili professionali di cui al comma 1 sono  individuati  con
successivo decreto del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza.