Art. 20 Note valutative 1. Al termine del periodo applicativo, i funzionari coordinatori delle strutture presso le quali lo stesso si e' svolto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che hanno impiegato i commissari frequentatori nei servizi, redigono, per ciascuno di essi, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, in relazione ai parametri di cui all'art. 13, comma 2, trasmettendola alla Scuola.