Art. 3 Giuramento, obblighi e modalita' di frequenza dei corsi 1. Ciascun frequentatore dei corsi di formazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), quale primo atto solenne, presta giuramento ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253. I frequentatori che superano l'esame finale dei medesimi corsi e che sono dichiarati idonei al servizio di Polizia rinnovano il giuramento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 32, comma 4, e 47, comma 4, del decreto legislativo. 2. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attivita' didattica. 3. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica. 4. Non sono considerate d'assenza le giornate in cui il frequentatore ha dovuto rendere testimonianza davanti all'autorita' giudiziaria. 5. I periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attivita' didattica. 6. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attivita' didattiche compatibili, a giudizio del medico responsabile dell'ufficio sanitario della Scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti. 7. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica previsti dal piano della formazione. 8. Durante la frequenza dei corsi non e' ammessa la partecipazione ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dai calendari del piano della formazione.