Art. 34 
 
 
                      Valutazione del profitto 
 
  1. La frequenza  con  profitto  dei  corsi  e'  accertata  mediante
modalita' di verifica eventualmente previste e individuate dal  piano
della formazione. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 e' espressa in un  giudizio  di
«insufficiente profitto», «sufficiente  profitto»,  «buon  profitto»,
«segnalato profitto». I corsi si intendono superati con  un  giudizio
non inferiore a «sufficiente profitto». 
  3. Per  le  valutazioni  previste  in  forma  di  esame  finale  di
profitto, i giudizi di cui al  comma  2  sono  espressi  altresi'  in
trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza: 
    a) «segnalato profitto»: 30 trentesimi; 
    b) «buon profitto»: da 26 a 29 trentesimi; 
    c) «sufficiente profitto»: da 18 a 25 trentesimi.