Art. 34 Valutazione del profitto 1. La frequenza con profitto dei corsi e' accertata mediante modalita' di verifica eventualmente previste e individuate dal piano della formazione. 2. La valutazione di cui al comma 1 e' espressa in un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto». 3. Per le valutazioni previste in forma di esame finale di profitto, i giudizi di cui al comma 2 sono espressi altresi' in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza: a) «segnalato profitto»: 30 trentesimi; b) «buon profitto»: da 26 a 29 trentesimi; c) «sufficiente profitto»: da 18 a 25 trentesimi.