Art. 8 
 
 
            Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti 
 
  1. Ai fini delle erogazioni del contributo diretto, le Istituzioni,
previa verifica dei revisori dei  conti,  attestano  direttamente  al
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
l'avanzamento delle spese effettivamente  sostenute,  certificate  in
base alla vigente normativa che disciplina  l'esecuzione  dei  lavori
pubblici e secondo le modalita' e i termini definiti dalla competente
Direzione generale. 
  2. Ai fini delle erogazioni  dei  contributi  pluriennali  mediante
stipula di appositi mutui con oneri di ammortamento a  totale  carico
dello Stato, le Istituzioni, previa verifica dei revisori dei  conti,
attestano  agli  istituti  finanziatori  l'avanzamento  delle   spese
effettivamente sostenute, certificate in base alla vigente  normativa
che disciplina l'esecuzione dei lavori  pubblici,  e  trasmettono  ai
medesimi istituti finanziatori la relativa richiesta  di  erogazione,
secondo le modalita' stabilite nel contratto di  mutuo,  al  fine  di
garantire le erogazioni nello stesso esercizio finanziario in cui  le
Istituzioni hanno effettuato i pagamenti. Le  Istituzioni  comunicano
alla competente Direzione  generale  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e   della   ricerca   l'avvenuta   attestazione   e
trasmissione. 
  3. La competente Direzione generale del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca effettua il monitoraggio dello stato
di realizzazione degli interventi finanziati, ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In  caso  di  impossibilita'  a
realizzare il programma finanziato o  in  caso  di  violazione  degli
obblighi  di  cui  al  successivo  comma  5,  accertati  in  sede  di
monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, potra' essere autorizzato l'utilizzo di  eventuali  economie
che si realizzino a  seguito  dell'espletamento  delle  procedure  di
affidamento dei lavori da parte delle Istituzioni o  che  si  rendano
disponibili nel corso della realizzazione  dei  programmi,  anche  ai
sensi del precedente comma 3 e del successivo comma  5  (i),  per  il
finanziamento di programmi  di  altre  Istituzioni,  riportati  nelle
graduatorie di cui al precedente art. 5, comma 7,  e  non  finanziati
per carenza di risorse. 
  5. Sulla Istituzione finanziata gravano i seguenti obblighi: 
    (i) completamento  dell'opera,  pena  la  revoca  dei  contributi
assegnati.  Per  eventi  e  cause  di  forza  maggiore,  puo'  essere
autorizzata,    con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione
dell'universita'  e  della   ricerca,   la   parziale   realizzazione
dell'opera,  con   una   proporzionale   riduzione   dei   contributi
pluriennali assegnati; 
    (ii) mantenimento della destinazione d'uso  della  struttura  per
tutta la durata del mutuo ovvero  per  diciannove  anni  per  i  beni
immobili  appartenenti  allo  Stato,  pena  il  pagamento  da   parte
dell'Istituzione, con oneri a carico del proprio bilancio,  di  tutte
le rate residue  del  mutuo,  fatti  salvi  i  casi  di  restituzione
anticipata di immobili non di propria proprieta' in relazione anche a
quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. c); 
    (iii) per gli immobili di proprieta' dell'Istituzione divieto  di
alienazione  per  almeno  la  durata  del  mutuo,  salvo   preventiva
restituzione  allo  Stato   dell'importo   del   contributo   erogato
maggiorato degli interessi e degli eventuali oneri  per  l'estinzione
del mutuo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. c)
in caso di alienazione di immobili di proprieta' di enti territoriali
e di altri enti pubblici. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale
di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile,  ed
e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 6 aprile 2018 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Padoan           
 
 Il Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca 
            Fedeli 

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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