Art. 5 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi, del premio di fedelta', dell'importo di rivalutazione  del
capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi  con  il
presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo
1° aprile 1996,  n.  239  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre  1997,  n.  461  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.