IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 12 ottobre 2007, con il quale  il  «Centro
Gestalt -  Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  Gestaltica
integrata» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso  di
specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Genova, per
i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 7 maggio 2010 di autorizzazione a cambiare
la denominazione dell'Istituto in «SiPGI  -  Scuola  in  psicoterapia
Gestaltica integrata»; 
  Visto il decreto  in  data  2  agosto  2012  di  autorizzazione  ad
attivare la sede periferica di Torre Annunziata (NA); 
  Visto il decreto  in  data  14  marzo  2017  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale da Genova a Torre  Annunziata  ed
al trasferimento della sede periferica di Genova, da via  Cairoli  n.
8/6 a via Santi Giacomo e Filippo n. 35/6; 
  Visto il decreto in data 21 settembre  2017  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede didattica principale di Torre Annunziata, da
via Dante n. 1/D a via Vittorio Veneto n. 240; 
  Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui  la  «SiPGI  -
Scuola   in   psicoterapia   Gestaltica   integrata»    ha    chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione   in   psicoterapia   nella   sede   periferica   di
Trapani, via  Abruzzo,  6, per  un  numero  massimo   degli   allievi
ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unita' e, per  l'intero
corso, a 40 unita', ai sensi dell'art. 4 del  richiamato  decreto  n.
509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
21 dicembre 2017; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) nella riunione del 28 marzo 2018, trasmessa con
nota prot. 1743 del 5 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato  con  decreto
11 dicembre  1998,  n.  509,  la  «SiPGI  -  Scuola  in  psicoterapia
Gestaltica integrata» e' autorizzata  ad  istituire  e  ad  attivare,
nella sede periferica di Trapani, via  Abruzzo,  6,  ai  sensi  delle
disposizioni  di  cui  al   titolo   II   del   regolamento   stesso,
successivamente  alla  data  del  presente  decreto,  un   corso   di
specializzazione    in    psicoterapia     secondo     il     modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di  riconoscimento  della
sede principale.