Art. 2 
 
  Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno  di  corso
e' pari a 10 unita' e, per l'intero corso, a 40 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 aprile 2018 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini