Art. 3 
 
 
                   Approvazione della piattaforma 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 823 della legge e'
approvata la Piattaforma, istituita tra CDP, in qualita' di  Istituto
nazionale di promozione, e BEI. 
  2. In relazione alle  operazioni  di  finanziamento  da  realizzare
nell'ambito della  Piattaforma,  l'importo  massimo  da  garantire  a
valere sul Fondo e' pari a euro 730 milioni. La  percentuale  massima
di copertura della garanzia del Fondo sui singoli  Finanziamenti  CDP
e' pari all'80% dell'importo concesso da CDP.