Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. 
  2. Ai fini del presente decreto si applicano  inoltre  le  seguenti
definizioni: 
    a) Fornitore: il soggetto obbligato al pagamento  dell'accisa  ai
sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e
per gli impieghi oggetto del presente decreto; 
    b) Quantita' di energia elettrica fornita: quantita'  annuale  di
elettricita' erogata dal singolo fornitore  all'insieme  dei  veicoli
stradali circolanti sul territorio nazionale; 
    c) Punto di ricarica: un'interfaccia  in  grado  di  caricare  un
veicolo elettrico o sostituire la batteria di un veicolo elettrico; 
    d) Punto di ricarica pubblico: punto di ricarica  posto  in  aree
pubbliche o in aree private aperte al pubblico; 
    e) Contratti e allacci dedicati: contratti e allacci di fornitura
di energia elettrica espressamente destinata alla ricarica di veicoli
stradali, a consumo o forfettaria, stipulati dal fornitore con utenza
privata; 
    f) Trasporto pubblico locale (TPL): l'insieme dei filobus e degli
autobus  utilizzati  dall'operatore  del  trasporto  pubblico  locale
alimentati con energia elettrica.