Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. 2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) Fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto; b) Quantita' di energia elettrica fornita: quantita' annuale di elettricita' erogata dal singolo fornitore all'insieme dei veicoli stradali circolanti sul territorio nazionale; c) Punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico o sostituire la batteria di un veicolo elettrico; d) Punto di ricarica pubblico: punto di ricarica posto in aree pubbliche o in aree private aperte al pubblico; e) Contratti e allacci dedicati: contratti e allacci di fornitura di energia elettrica espressamente destinata alla ricarica di veicoli stradali, a consumo o forfettaria, stipulati dal fornitore con utenza privata; f) Trasporto pubblico locale (TPL): l'insieme dei filobus e degli autobus utilizzati dall'operatore del trasporto pubblico locale alimentati con energia elettrica.