Art. 10 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Gli oneri per le attivita' sulla ricerca del  sistema  elettrico
svolte dalla CSEA e dagli esperti di cui all'art. 9 sono a carico del
Fondo di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000. 
  2. La CSEA liquida i compensi degli esperti sulla  base  di  quanto
indicato dall'art. 8, comma 2, lettere f), g).