Art. 10 Copertura finanziaria 1. Gli oneri per le attivita' sulla ricerca del sistema elettrico svolte dalla CSEA e dagli esperti di cui all'art. 9 sono a carico del Fondo di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000. 2. La CSEA liquida i compensi degli esperti sulla base di quanto indicato dall'art. 8, comma 2, lettere f), g).