Art. 11 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il decreto 8 marzo 2006 e' abrogato con decorrenza dal 1 gennaio
2019. Con medesima decorrenza e' altresi'  abrogato  il  decreto  del
Ministro dello Sviluppo economico 21 giugno 2007 n. 383. 
  2.  La  gestione  delle  attivita'  relative  al  Piano   triennale
2019-2021 e' disciplinata dal  presente  decreto.  Per  le  attivita'
riguardanti i precedenti piani triennali, fino al  31  dicembre  2018
valgono le disposizioni di cui al decreto 8 marzo 2006. 
  3. Gli Accordi di programma relativi al Piano triennale 2015-2017 e
le rispettive attivita' avranno nuovo termine comune al  31  dicembre
2018. Oltre tale data, non potra' essere autorizzato  lo  svolgimento
di attivita' relative al suddetto Piano triennale, ne' potra'  essere
autorizzata nessuna ulteriore spesa  relativa  a  finanziamenti  gia'
concessi. 
  4. Gli affidatari di Accordi di programma le cui attivita'  ammesse
al finanziamento abbiano termine nel corso  del  2018  presentano  al
MiSE  Piani  di  realizzazione,  coerenti  con  il  Piano   triennale
2015-2017, contenenti le attivita' integrative da svolgere  entro  il
31 dicembre 2018. Per l'ammissione al  finanziamento,  i  Piani  sono
valutati secondo le procedure prevista dal decreto 8 marzo 2006. 
  5. Il MiSE, sulla  base  delle  valutazioni  trasmesse,  ammette  i
progetti di ricerca di cui al comma  4  ai  contributi  del  Fondo  e
trasmette i relativi provvedimenti  alla  CSEA  e  all'ARERA  per  le
attivita' di erogazione dei contributi e di verifica  dei  risultati,
secondo le modalita' di cui all'art. 7 del decreto 8 marzo 2006. 
  6. Il presente decreto, trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione, e' pubblicato sul sito del MiSE ed entra in  vigore  a
partire dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 aprile 2018 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2018 
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