Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Il decreto 8 marzo 2006 e' abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2019. Con medesima decorrenza e' altresi' abrogato il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 giugno 2007 n. 383. 2. La gestione delle attivita' relative al Piano triennale 2019-2021 e' disciplinata dal presente decreto. Per le attivita' riguardanti i precedenti piani triennali, fino al 31 dicembre 2018 valgono le disposizioni di cui al decreto 8 marzo 2006. 3. Gli Accordi di programma relativi al Piano triennale 2015-2017 e le rispettive attivita' avranno nuovo termine comune al 31 dicembre 2018. Oltre tale data, non potra' essere autorizzato lo svolgimento di attivita' relative al suddetto Piano triennale, ne' potra' essere autorizzata nessuna ulteriore spesa relativa a finanziamenti gia' concessi. 4. Gli affidatari di Accordi di programma le cui attivita' ammesse al finanziamento abbiano termine nel corso del 2018 presentano al MiSE Piani di realizzazione, coerenti con il Piano triennale 2015-2017, contenenti le attivita' integrative da svolgere entro il 31 dicembre 2018. Per l'ammissione al finanziamento, i Piani sono valutati secondo le procedure prevista dal decreto 8 marzo 2006. 5. Il MiSE, sulla base delle valutazioni trasmesse, ammette i progetti di ricerca di cui al comma 4 ai contributi del Fondo e trasmette i relativi provvedimenti alla CSEA e all'ARERA per le attivita' di erogazione dei contributi e di verifica dei risultati, secondo le modalita' di cui all'art. 7 del decreto 8 marzo 2006. 6. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e' pubblicato sul sito del MiSE ed entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2018 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 334