Art. 2 
 
         Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 
 
  1.  Il  Piano  Triennale  (PT),  in  accordo  con  i  documenti  di
programmazione energetica del governo di medio e lungo termine, con i
programmi europei  e  gli  impegni  internazionali  sottoscritti  dal
governo in materia di energia, e'  predisposto  dal  Ministero  dello
sviluppo economico (MiSE) entro il mese di marzo dell'anno precedente
il triennio di riferimento. Nel piano sono indicati: 
    obiettivi generali e temi di ricerca; 
    i criteri di valutazione dei  Piani  Triennali  di  Realizzazione
(PTR); 
    la previsione del fabbisogno per il finanziamento  del  Fondo  di
cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000. 
  2. Il MiSE pubblica sul sito internet del Ministero  il  testo  del
PT, promuovendone la conoscenza e la discussione nelle sedi  e  nelle
forme piu' opportune per un periodo di trenta  giorni;  con  apposito
avviso, al  momento  della  pubblicazione  sul  sito  internet,  sono
disciplinate le modalita' di svolgimento della consultazione. 
  3. Il MiSE, emendato il PT sulla base delle osservazioni  scaturite
dalla consultazione pubblica, acquisisce il parere dell'Autorita'  di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Entro  il  mese  di
maggio, il Ministro emana il decreto di  approvazione  del  PT  nella
versione definitiva. Il provvedimento e'  trasmesso  alla  Corte  dei
conti per la  registrazione  e,  successivamente,  all'ARERA  per  le
determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo  e  alla  Cassa
per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). 
  4. Il MiSE, di propria iniziativa  o  su  segnalazione  dell'ARERA,
puo' disporre una revisione del PT  in  ragione  di  modifiche  degli
scenari nazionali e internazionali di politica energetica, prevedendo
gli eventuali meccanismi di adeguamento.