Art. 2 Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 1. Il Piano Triennale (PT), in accordo con i documenti di programmazione energetica del governo di medio e lungo termine, con i programmi europei e gli impegni internazionali sottoscritti dal governo in materia di energia, e' predisposto dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) entro il mese di marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento. Nel piano sono indicati: obiettivi generali e temi di ricerca; i criteri di valutazione dei Piani Triennali di Realizzazione (PTR); la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000. 2. Il MiSE pubblica sul sito internet del Ministero il testo del PT, promuovendone la conoscenza e la discussione nelle sedi e nelle forme piu' opportune per un periodo di trenta giorni; con apposito avviso, al momento della pubblicazione sul sito internet, sono disciplinate le modalita' di svolgimento della consultazione. 3. Il MiSE, emendato il PT sulla base delle osservazioni scaturite dalla consultazione pubblica, acquisisce il parere dell'Autorita' di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Entro il mese di maggio, il Ministro emana il decreto di approvazione del PT nella versione definitiva. Il provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, all'ARERA per le determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). 4. Il MiSE, di propria iniziativa o su segnalazione dell'ARERA, puo' disporre una revisione del PT in ragione di modifiche degli scenari nazionali e internazionali di politica energetica, prevedendo gli eventuali meccanismi di adeguamento.