Art. 4 Attivita' di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico (tipo a) 1. I progetti della ricerca di sistema elettrico rientranti nelle attivita' di cui all'art. 10, comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000 possono essere realizzati tramite accordi di programma o tramite bandi di gara. 2. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili, secondo criteri non discriminatori, da tutti i soggetti pubblici e privati, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000. I risultati dei progetti di ricerca sono divulgati, con modalita' che ne assicurino la massima diffusione e utilizzazione, dagli affidatari degli accordi di programma, dai vincitori dei bandi di gara e dalla CSEA, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c del presente decreto . 3. Accordi di programma 3.1 Il MiSE, per i progetti di ricerca da realizzare attraverso accordi di programma, individua con il decreto di approvazione del PT i soggetti pubblici o gli organismi a prevalente partecipazione pubblica, aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, con i quali stipulare accordi di validita' triennale. 3.2 Ogni soggetto di cui al comma 3.1, entro il mese di settembre, redige e invia al MISE, e alla CSEA il rispettivo PTR, articolato per singoli progetti e coerente con gli obiettivi generali e con i temi di ricerca previsti dal Piano Triennale. 3.3 I PTR sono valutati dagli esperti di cui all'art. 9, secondo criteri di coerenza con il PT, innovativita', originalita', fattibilita' tecnica ed economica, congruita' di tempi e costi rispetto ai risultati ottenibili, benefici per gli utenti finali a fronte dei costi previsti, orientamento allo sviluppo di ricerche applicate e/o sperimentali con ricadute positive per l'industria di settore. 3.4 Il MiSE, entro il 31dicembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, tenuto conto dei risultati delle valutazioni di cui al comma precedente, ammette i progetti di ricerca valutati positivamente ai contributi del Fondo, nei limiti delle disponibilita' assegnate e stipula gli accordi di programma per la realizzazione dei PTR e li trasmette alla CSEA per l'erogazione della prima quota di contributo cui all'art. 7, comma 3, e per l'avvio delle successive attivita' di verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca. 3.5 Il MiSE, in relazione all'andamento delle attivita' svolte dagli affidatari e alle modifiche degli scenari energetici nazionali e internazionali, puo' chiedere all'affidatario la revisione del PTR e la conseguente revisione delle attivita', da valutare nuovamente ai sensi del presente articolo. 4. Bandi di gara 4.1 A seguito dell'approvazione del PT il MiSE approva entro il mese di ottobre precedente il triennio di riferimento i bandi di gara per l'attivita' di ricerca di tipo a) redatti dalla CSEA entro il precedente mese di settembre. La procedura concorsuale si svolge secondo le modalita' indicate nell'art. 5, commi 2, 4, 5 e 6.