Art. 4 
 
        Attivita' di ricerca a totale beneficio degli utenti 
                   del sistema elettrico (tipo a) 
 
  1. I progetti della ricerca di sistema elettrico  rientranti  nelle
attivita' di cui all'art. 10, comma 2,  lettera  a)  del  decreto  26
gennaio 2000 possono essere realizzati tramite accordi di programma o
tramite bandi di gara. 
  2. I risultati dei progetti di ricerca  di  cui  al  comma  1  sono
liberamente utilizzabili,  secondo  criteri  non  discriminatori,  da
tutti i soggetti pubblici e  privati,  come  previsto  dall'art.  10,
comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio  2000.  I  risultati  dei
progetti di ricerca sono divulgati, con modalita' che  ne  assicurino
la massima diffusione e utilizzazione, dagli affidatari degli accordi
di programma, dai vincitori dei bandi di gara e dalla  CSEA,  secondo
quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c del presente  decreto
. 
  3. Accordi di programma 
    3.1 Il MiSE, per i progetti di ricerca da  realizzare  attraverso
accordi di programma, individua con il decreto di approvazione del PT
i soggetti pubblici  o  gli  organismi  a  prevalente  partecipazione
pubblica, aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, con i  quali
stipulare accordi di validita' triennale. 
    3.2 Ogni  soggetto  di  cui  al  comma  3.1,  entro  il  mese  di
settembre, redige e invia al MISE, e alla  CSEA  il  rispettivo  PTR,
articolato per singoli progetti e coerente con gli obiettivi generali
e con i temi di ricerca previsti dal Piano Triennale. 
    3.3 I PTR sono valutati dagli esperti di cui all'art. 9,  secondo
criteri  di  coerenza  con  il   PT,   innovativita',   originalita',
fattibilita' tecnica  ed  economica,  congruita'  di  tempi  e  costi
rispetto ai risultati ottenibili, benefici per gli  utenti  finali  a
fronte dei costi previsti, orientamento  allo  sviluppo  di  ricerche
applicate e/o sperimentali con ricadute positive per  l'industria  di
settore. 
    3.4 Il MiSE, entro il 31dicembre dell'anno precedente il triennio
di riferimento, tenuto conto dei risultati delle valutazioni  di  cui
al  comma  precedente,  ammette  i  progetti  di   ricerca   valutati
positivamente   ai   contributi   del   Fondo,   nei   limiti   delle
disponibilita' assegnate e stipula gli accordi di  programma  per  la
realizzazione dei PTR e li trasmette alla CSEA per l'erogazione della
prima quota di contributo cui all'art. 7,  comma  3,  e  per  l'avvio
delle successive attivita' di verifica dello stato di avanzamento dei
progetti di ricerca. 
    3.5 Il MiSE, in relazione all'andamento  delle  attivita'  svolte
dagli affidatari e alle modifiche degli scenari energetici  nazionali
e internazionali, puo' chiedere all'affidatario la revisione del  PTR
e la conseguente revisione delle attivita', da valutare nuovamente ai
sensi del presente articolo. 
  4. Bandi di gara 
    4.1 A seguito dell'approvazione del PT il MiSE approva  entro  il
mese di ottobre precedente il triennio di riferimento i bandi di gara
per l'attivita' di ricerca di tipo a) redatti  dalla  CSEA  entro  il
precedente mese di settembre.  La  procedura  concorsuale  si  svolge
secondo le modalita' indicate nell'art. 5, commi 2, 4, 5 e 6.