Art. 5 
 
Attivita' di ricerca a beneficio degli utenti del sistema elettrico e
  di contestuale specifico interesse di soggetti operanti nel settore
  dell'energia elettrica (tipo b). 
 
  1. A seguito dell'approvazione del PT di cui all'art. 2,  comma  3,
il Ministero dello  sviluppo  economico  approva  entro  il  mese  di
ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento, i  bandi  di
gara redatti dalla  CSEA  entro  il  precedente  mese  di  settembre,
relativi a progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma  2,  lettera
b), del decreto 26 gennaio  2000,  che  hanno  natura  applicativa  e
riguardano in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici
concernenti il settore elettrico o  attivita'  a  esso  collegate.  I
bandi sono predisposti  in  modo  da  assicurare  il  rispetto  della
normativa  europea  sugli  aiuti  di  stato  e  la  conformita'  alla
disciplina prevista dal Regolamento UE  n.  651/2014  del  17  giugno
2014. 
  2. I bandi di  gara  contengono  l'oggetto,  la  descrizione  degli
aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti
di ricerca da  presentare,  l'indicazione  delle  eventuali  garanzie
finanziarie o assicurative richieste, i criteri di ammissibilita' dei
costi e i criteri per  la  valutazione  delle  proposte  di  progetto
presentate,  nonche'  gli  schemi  contrattuali  di  attuazione   dei
progetti stessi,  ivi  incluse  le  modalita'  e  le  condizioni  per
l'ammissibilita' di eventuali soluzioni migliorative a progetti  gia'
approvati. Nei bandi deve essere indicato il livello minimo richiesto
di maturita' tecnologica  dei  progetti  proposti  e  possono  essere
definiti  criteri  di  valutazione  premianti  per  i  progetti   che
presentano il maggiore incremento relativo di maturita' tecnologica. 
  3. I bandi di gara relativi a progetti di ricerca di  cui  all'art.
10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, devono indicare
le condizioni per rispettare il divieto di cumulo di aiuti  di  Stato
secondo la vigente normativa europea. 
  4. I bandi di gara, pubblicati a cura del MiSE, sono trasmessi alla
CSEA per  le  attivita'  operative  e  gestionali  connesse  al  loro
svolgimento. 
  5. La valutazione delle proposte di progetto presentate  a  seguito
della pubblicazione dei bandi di gara e'  effettuata  dagli  esperti,
individuati  ai  sensi  dell'art.  9.  La  CSEA,  a   seguito   delle
valutazioni espresse  dagli  esperti  predispone  la  graduatoria  di
ammissione dei progetti  ai  contributi  del  Fondo  secondo  criteri
specificati in dettaglio nel bando di gara. 
  6.  Il  MiSE,  tenuto  conto  dei  risultati  delle  attivita'   di
valutazione di cui al comma precedente, approva la graduatoria  delle
proposte di progetto predisposta a seguito  delle  valutazioni  degli
esperti, ammette i progetti ai contributi del Fondo nei limiti  delle
disponibilita' esistenti e li trasmette alla CSEA per  l'avvio  delle
attivita' connesse allo svolgimento dei progetti di ricerca,  per  le
verifiche sul loro stato di avanzamento, per la stipula dei contratti
con  i  titolari  dei  progetti  ammessi  al  finanziamento   e   per
l'erogazione della prima quota  di  contributo.  La  CSEA  stipula  i
contratti con i soggetti titolari dei progetti ed eroga il contributo
in quote correlate allo stato di avanzamento. 
  7. I risultati dei progetti di ricerca  di  cui  al  comma  1  sono
soggetti alle restrizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera b, del
decreto 26 gennaio 2000.