Art. 5 Attivita' di ricerca a beneficio degli utenti del sistema elettrico e di contestuale specifico interesse di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica (tipo b). 1. A seguito dell'approvazione del PT di cui all'art. 2, comma 3, il Ministero dello sviluppo economico approva entro il mese di ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento, i bandi di gara redatti dalla CSEA entro il precedente mese di settembre, relativi a progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, che hanno natura applicativa e riguardano in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici concernenti il settore elettrico o attivita' a esso collegate. I bandi sono predisposti in modo da assicurare il rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato e la conformita' alla disciplina prevista dal Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014. 2. I bandi di gara contengono l'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca da presentare, l'indicazione delle eventuali garanzie finanziarie o assicurative richieste, i criteri di ammissibilita' dei costi e i criteri per la valutazione delle proposte di progetto presentate, nonche' gli schemi contrattuali di attuazione dei progetti stessi, ivi incluse le modalita' e le condizioni per l'ammissibilita' di eventuali soluzioni migliorative a progetti gia' approvati. Nei bandi deve essere indicato il livello minimo richiesto di maturita' tecnologica dei progetti proposti e possono essere definiti criteri di valutazione premianti per i progetti che presentano il maggiore incremento relativo di maturita' tecnologica. 3. I bandi di gara relativi a progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, devono indicare le condizioni per rispettare il divieto di cumulo di aiuti di Stato secondo la vigente normativa europea. 4. I bandi di gara, pubblicati a cura del MiSE, sono trasmessi alla CSEA per le attivita' operative e gestionali connesse al loro svolgimento. 5. La valutazione delle proposte di progetto presentate a seguito della pubblicazione dei bandi di gara e' effettuata dagli esperti, individuati ai sensi dell'art. 9. La CSEA, a seguito delle valutazioni espresse dagli esperti predispone la graduatoria di ammissione dei progetti ai contributi del Fondo secondo criteri specificati in dettaglio nel bando di gara. 6. Il MiSE, tenuto conto dei risultati delle attivita' di valutazione di cui al comma precedente, approva la graduatoria delle proposte di progetto predisposta a seguito delle valutazioni degli esperti, ammette i progetti ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilita' esistenti e li trasmette alla CSEA per l'avvio delle attivita' connesse allo svolgimento dei progetti di ricerca, per le verifiche sul loro stato di avanzamento, per la stipula dei contratti con i titolari dei progetti ammessi al finanziamento e per l'erogazione della prima quota di contributo. La CSEA stipula i contratti con i soggetti titolari dei progetti ed eroga il contributo in quote correlate allo stato di avanzamento. 7. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono soggetti alle restrizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera b, del decreto 26 gennaio 2000.