Art. 6 Verifica sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca 1. I soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi a contribuzione del Fondo trasmettono alla CSEA relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca e una relazione finale 2. Le relazioni di cui al comma 1 sono corredate dalla documentazione contabile relativa ai costi per le attivita' sostenute, predisposta in conformita' ai criteri e secondo quanto indicato negli accordi di programma o nei bandi di gara, insieme a una dichiarazione attestante che quanto prodotto e' conforme alla documentazione contabile originale e si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione dei progetti di ricerca. 3. CSEA, avvalendosi degli esperti di cui all'art. 9, verifica lo stato di avanzamento dei progetti di cui agli art. 4 e 5, l'ammissibilita', la pertinenza e la congruita' delle spese documentate e il conseguimento dei risultati intermedi e finali trasmettendo l'esito delle verifiche al MiSE. 4. Il MiSE, sulla base dei risultati della verifiche di cui al presente articolo, dispone l'erogazione delle quote di contributo, dandone comunicazione alla CSEA. 5. Il MISE puo' disporre in ogni momento verifiche sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca di cui agli articoli 4 e 5, sull'ammissibilita', sulla pertinenza e sulla congruita' delle spese documentate e sul conseguimento dei risultati intermedi e finali.