Art. 6 
 
                 Verifica sullo stato di avanzamento 
                       dei progetti di ricerca 
 
  1.  I  soggetti  titolari  dei  progetti  di  ricerca   ammessi   a
contribuzione del Fondo trasmettono alla  CSEA  relazioni  intermedie
sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca  e  una  relazione
finale 
  2.  Le  relazioni  di  cui  al  comma  1   sono   corredate   dalla
documentazione  contabile  relativa  ai  costi   per   le   attivita'
sostenute, predisposta in conformita' ai  criteri  e  secondo  quanto
indicato negli accordi di programma o nei bandi di  gara,  insieme  a
una dichiarazione attestante che quanto  prodotto  e'  conforme  alla
documentazione contabile originale e si riferisce unicamente a  costi
ammissibili e pertinenti alla realizzazione dei progetti di ricerca. 
  3. CSEA, avvalendosi degli esperti di cui all'art. 9,  verifica  lo
stato  di  avanzamento  dei  progetti  di  cui  agli  art.  4  e   5,
l'ammissibilita',  la  pertinenza  e  la   congruita'   delle   spese
documentate e il  conseguimento  dei  risultati  intermedi  e  finali
trasmettendo l'esito delle verifiche al MiSE. 
  4. Il MiSE, sulla base dei risultati  della  verifiche  di  cui  al
presente articolo, dispone l'erogazione delle  quote  di  contributo,
dandone comunicazione alla CSEA. 
  5. Il MISE puo' disporre in ogni momento verifiche sullo  stato  di
avanzamento dei progetti di ricerca di  cui  agli  articoli  4  e  5,
sull'ammissibilita', sulla pertinenza e sulla congruita' delle  spese
documentate e sul conseguimento dei risultati intermedi e finali.