Art. 7 Modalita' di erogazione dei contributi 1. La CSEA eroga ciascuna quota di contributo entro trenta giorni dal ricevimento delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. 2. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non puo' essere superiore al 10% dell'intero contributo per le attivita' affidate tramite gli accordi di programma triennali, e del 30% dell'intero contributo per progetti affidati tramite procedure concorsuali. 3. Le successive quote di contributo sono erogate in misura proporzionale all'effettivo stato di avanzamento del progetto a seguito della presentazione di relazioni intermedie e di avanzamento e in accordo con gli esiti delle verifiche eventualmente disposte. La liquidazione della quota a saldo, non puo' essere inferiore al 20% dell'intero contributo.