Art. 7 
 
               Modalita' di erogazione dei contributi 
 
  1. La CSEA eroga ciascuna quota di contributo entro  trenta  giorni
dal ricevimento delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. 
  2. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non
puo' essere superiore al 10% dell'intero contributo per le  attivita'
affidate tramite gli  accordi  di  programma  triennali,  e  del  30%
dell'intero  contributo  per  progetti  affidati  tramite   procedure
concorsuali. 
  3. Le  successive  quote  di  contributo  sono  erogate  in  misura
proporzionale all'effettivo  stato  di  avanzamento  del  progetto  a
seguito della presentazione di relazioni intermedie e di  avanzamento
e in accordo con gli esiti delle verifiche eventualmente disposte. La
liquidazione della quota a saldo, non puo' essere  inferiore  al  20%
dell'intero contributo.