Art. 8 Funzioni della Cassa per i servizi energetici e ambientali 1. La CSEA, nel rispetto degli indirizzi impartiti da ARERA quale organo di vigilanza, oltre ai compiti espressamente indicati nei precedenti articoli: a) svolge le attivita' operative connesse allo svolgimento degli Accordi di programma e dei bandi di gara; b) presenta al MiSE e all'ARERA, entro il mese di giugno di ogni anno, un rapporto sullo stato della ricerca relativo all'anno precedente, contenente anche il quadro economico-finanziario dei progetti svolti e di quelli in essere; c) assicura la diffusione dei risultati finali di tutti i progetti di ricerca ammessi a contribuzione, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000; d) promuove, su indicazione del MiSE. eventuali sinergie con altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il settore elettrico. e) svolge le attivita' connesse alla stipula dei contratti con i soggetti assegnatari dei finanziamenti; f) provvede alla liquidazione delle quote di contributo; g) stipula i contratti con gli esperti incaricati della valutazione dei singoli progetti e ne definisce i compensi sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attivita' nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico; h) acquisisce e verifica i progetti, gli stati di avanzamento e i consuntivi; i) forma e aggiorna annualmente elenchi di esperti organizzati per settore di competenza.