Art. 8 
 
            Funzioni della Cassa per i servizi energetici 
                            e ambientali 
 
  1. La CSEA, nel rispetto degli indirizzi impartiti da  ARERA  quale
organo di vigilanza, oltre  ai  compiti  espressamente  indicati  nei
precedenti articoli: 
    a) svolge le attivita' operative connesse allo svolgimento  degli
Accordi di programma e dei bandi di gara; 
    b) presenta al MiSE e all'ARERA, entro il mese di giugno di  ogni
anno,  un  rapporto  sullo  stato  della  ricerca  relativo  all'anno
precedente, contenente  anche  il  quadro  economico-finanziario  dei
progetti svolti e di quelli in essere; 
    c) assicura  la  diffusione  dei  risultati  finali  di  tutti  i
progetti di ricerca ammessi a contribuzione, tenendo conto di  quanto
disposto dall'art. 10, comma 2, lettera b), del  decreto  26  gennaio
2000; 
    d) promuove, su indicazione  del  MiSE.  eventuali  sinergie  con
altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca  per  il
settore elettrico. 
    e) svolge le attivita' connesse alla stipula dei contratti con  i
soggetti assegnatari dei finanziamenti; 
    f) provvede alla liquidazione delle quote di contributo; 
    g)  stipula  i  contratti  con  gli  esperti   incaricati   della
valutazione dei singoli progetti e ne definisce i compensi sulla base
degli importi unitari stabiliti per  analoghe  attivita'  nell'ambito
dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo
energetico; 
    h) acquisisce e verifica i progetti, gli stati di avanzamento e i
consuntivi; 
    i) forma e aggiorna annualmente elenchi  di  esperti  organizzati
per settore di competenza.