(Allegato 6)
 
                                                           Allegato 6 
 
  TABELLA N. 4 
 
  Elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere  se  non  in
seguito a presentazione di ricetta medica 
 
  (Art. 124, lettera a del TULS modificato con Legge 7 novembre 1942,
n. 1528, Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre  1990,
n. 309 e successive modifiche, art. 88  del  Decreto  legislativo  24
aprile 2006 n.219 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  Decreto
Legislativo 6 aprile 2006, n. 193). 
 
  1) Preparazioni di barbiturici in associazione  ad  altri  principi
attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione  antalgica  che
contengono quantita' di barbiturici, per dose unitaria, tali da  aver
giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede di AIC
delle preparazioni stesse come medicinale industriale. 
 
  2)  Tranquillanti,  ansiolitici  e  derivati  pirazolopirimidinici,
neurolettici, salvo quelli previsti nella Tabella N. 5. 
 
  3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella Tabella N. 5. 
 
  4) Antiepilettici non barbiturici. 
 
  5) Preparazioni di ipnotici  non  barbiturici  in  associazione  ad
altri  principi  attivi,  ad  eccezione  di  quelle  preparazioni  ad
indicazione  antalgica  che  contengono  quantita'  di  ipnotico  non
barbiturico, per dose unitaria, tali da  aver  giustificato  la  loro
esenzione dall'obbligo di ricetta  in  sede  AIC  delle  preparazioni
stesse come medicinale industriale. 
 
  6) Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad azione  centrale
e procinetici. 
 
  7) Antiulcera peptica  (antagonisti  dei  recettori  H2,  inibitori
della pompa acida, ecc.). 
 
  8)  Cardiovascolari  (cardiotonici,  antianginosi,   anti-aritmici,
betabloccanti, ecc.). 
 
  9) Diuretici, antipertensivi, preparazioni per applicazione cutanea
contenenti minoxidil in concentrazione superiore al 5 per cento. 
 
  10) Vasoattivi. 
 
  11) Uricosurici e antigottosi. 
 
  12)   Antimicrobici   (sulfamidici,   antibiotici,    antifungini),
antivirali. 
 
  13) Ormoni sintetici ed estrattivi, medicinali ad azione  ormonica,
ad eccezione della melatonina in quantita' inferiore a 2 mg per dose. 
 
  14) Tutti i medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli  ed
associati, aventi  come  esclusiva  indicazione  la  prevenzione  del
concepimento. 
 
  15) Antiparkinsoniani. 
 
  16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse  le  preparazioni  per
applicazione cutanea. 
 
  17) Antistaminici escluse le preparazioni per applicazione cutanea. 
 
  18) Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti. 
 
  19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad
eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente
tabella e di quelle per applicazione cutanea. 
 
  20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti. 
 
  21) Medicinali a base di vitamine, quando siano presentati in  dosi
tali da poter determinare danni da ipervitaminosi. 
 
  22) Preparati  per  la  tosse  ad  azione  centrale,  salvo  quanto
previsto dal punto 30) della presente tabella. 
 
  23) Medicinali contenenti sostanze attive psicotrope incluse  nella
tabella dei medicinali, Sezione E, per i quali la ripetibilita' della
vendita e' consentita per un periodo non superiore  ai  30  giorni  e
complessivamente non piu' di 3 volte. 
 
  24) Antiemetici ed  antinausea,  esclusi  i  preparati  a  base  di
dimenidrinato. 
 
  25)  Antidoti  ad  azione  specifica,  ad  eccezione  del  naloxone
iniettabile. 
 
  26) Vaccini semplici o misti, preventivi  e  curativi,  escluso  il
punto 11) della Tabella N. 5. 
 
  27) Sieri preventivi e curativi. 
 
  28) Antiprotozoari e antielmintici. 
 
  29)  Tutti  i  medicinali  per  uso  parenterale   (intramuscolare,
endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua  sterile  per  preparazioni
iniettabili e di sodio cloruro soluzione  0,9  per  cento  (soluzione
fisiologica). 
 
  30) Composizioni per somministrazioni  ad  uso  diverso  da  quello
parenterale contenenti acetildiidrocodeina,  codeina,  diidrocodeina,
etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina  e  loro
sali in quantita', espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per
unita' di somministrazione o in quantita'  percentuale,  espressa  in
base anidra,  inferiore  all'1  per  cento  p/V  (peso/Volume)  della
soluzione  multidose.  Composizioni  per   somministrazione   rettale
contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina,  etilmorfina,
folcodina,  nicocodina,  nicodicodina,  norcodeina  e  loro  sali  in
quantita', espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per  unita'
di somministrazione. 
 
  31) Immunostimolanti. 
 
  32) I medicinali veterinari prescritti ad animali  da  compagnia  e
per essi indicati in modo esclusivo, ad eccezione di quelli riportati
all'ultimo periodo del punto 18) della Tabella  N.  5.  Il  Ministero
della salute puo' espressamente  autorizzare  alcuni  chemioterapici,
antibiotici ed  antiparassitari  orali  qualora  siano  destinati  al
trattamento di animali  di  allevamenti  a  carattere  familiare  che
producono per autoconsumo. 
 
  33) Medicinali usati nella disfunzione erettile. 
 
  34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta  salva  ogni
determinazione dell'Autorita' competente. 
 
 
            Note. 
 
            E'  comunque  subordinata  a  presentazione  obbligatoria
          della ricetta medica la vendita dei medicinali per i  quali
          l'Autorita' competente faccia obbligo  di  riportare  sulle
          etichette la scritta "Da vendersi dietro  presentazione  di
          ricetta medica". 
 
            L'Autorita'  competente  potra'  ammettere  alla  vendita
          senza ricetta medica preparazioni  medicinali  appartenenti
          alle  categorie  elencate,  qualora  per   dose   unitaria,
          quantita' contenuta nella singola  confezione,  natura  del
          medicinale e modalita' d'uso, non risultino pericolose. 
 
            Sono altresi' esentati dalla vendita dietro presentazione
          di ricetta  medica  i  preparati  officinali  allestiti  in
          farmacia che  contengano  una  quantita'  per  dose  e  per
          confezione di principio attivo uguale o inferiore a  quella
          del medicinale industriale  esentato  in  sede  di  AIC  ad
          eccezione  di  quelli  che   sono   soggetti   alla   Legge
          14.12.2000, n. 376, e successive modificazioni. 
 
            I preparati magistrali a base di principi attivi che  non
          siano riconducibili ad una categoria  terapeutica  presente
          in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale
          industriale autorizzato ai sensi degli artt. 92,  93  e  94
          del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive
          modificazioni,  devono  essere  dispensati  alle   medesime
          condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato. 
 
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            ANNOTAZIONI  -  La  ripetibilita'   della   vendita   dei
          medicinali per uso umano, soggetti all'obbligo  di  ricetta
          medica,  e'  consentita,  salvo  diversa  indicazione   del
          medico, per un periodo non superiore a sei mesi  a  partire
          dal giorno  successivo  alla  data  di  compilazione  della
          ricetta  e  comunque  per  non  piu'  di  dieci  volte,  ad
          esclusione dei medicinali contenenti sostanze  stupefacenti
          e psicotrope, di cui alla Tabella dei Medicinali,  Sez.  E,
          per i quali la ripetibilita' della  vendita  e'  consentita
          per un periodo non superiore a trenta giorni a partire  dal
          giorno successivo alla data di compilazione della ricetta e
          complessivamente per non piu' di tre  volte  (DM  7  agosto
          2006). 
 
            L'indicazione  da  parte  del  medico  di  un  numero  di
          confezioni superiore all'unita'  esclude  la  ripetibilita'
          della ricetta. 
 
            Il farmacista deve conservare per sei  mesi  copia  della
          ricetta  quando  prescriva  un   preparato   magistrale   o
          officinale.