Art. 2 
 
         Modifiche alle ordinanze n. 33 dell'11 luglio 2017 
                    e n. 37 dell'8 settembre 2017 
 
  1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio
2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Agli oneri
derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'allegato
n.  1  della   presente   ordinanza,   stimati   in   complessivi   €
218.528.382,31, si provvede: 
      nel limite di € 203.346.752,31 con le risorse proprie del fondo
di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
      nel limite di € 15.181.630,00  con  le  risorse  proprie  della
Regione Marche che, a questo  fine,  costituira'  nella  contabilita'
speciale intestata al Presidente  della  Regione -  vice  Commissario
apposita sezione con separata evidenza e finalizzazione.»; 
    b) all'art. 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Tutte
le  spese  tecniche  necessarie   alla   realizzazione   di   ciascun
intervento, ivi  compresi  gli  oneri  della  progettazione  e  delle
prestazioni specialistiche,  sono  finanziate  a  norma  del  secondo
periodo del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge.»; 
    c) l'Allegato 1  e'  sostituito  dall'Allegato  2  alla  presente
ordinanza. 
  2.  All'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  37   dell'8
settembre 2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Agli oneri
derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato
n.  1  della   presente   ordinanza,   stimati   in   complessivi   €
201.014.218,62, si provvede con le risorse del fondo di cui  all'art.
4 del decreto-legge n. 189 del 2016.»; 
    b) l'Allegato 1  e'  sostituito  dall'Allegato  3  alla  presente
ordinanza. 
  3. Restano ferme le anticipazioni disposte  a  norma  dell'art.  2,
comma 5, dell'ordinanza n. 33  del  2017  e  dell'art.  2,  comma  4,
dell'ordinanza n. 37 del 2017. Le eventuali somme residue  rivenienti
da dette anticipazioni, all'esito  dell'integrale  finanziamento  dei
costi della  progettazione  degli  interventi,  sono  destinate  alla
copertura  delle  ulteriori  spese  tecniche  relative  ai   medesimi
interventi.