Art. 2 Modifiche alle ordinanze n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 37 dell'8 settembre 2017 1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'allegato n. 1 della presente ordinanza, stimati in complessivi € 218.528.382,31, si provvede: nel limite di € 203.346.752,31 con le risorse proprie del fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016; nel limite di € 15.181.630,00 con le risorse proprie della Regione Marche che, a questo fine, costituira' nella contabilita' speciale intestata al Presidente della Regione - vice Commissario apposita sezione con separata evidenza e finalizzazione.»; b) all'art. 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Tutte le spese tecniche necessarie alla realizzazione di ciascun intervento, ivi compresi gli oneri della progettazione e delle prestazioni specialistiche, sono finanziate a norma del secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge.»; c) l'Allegato 1 e' sostituito dall'Allegato 2 alla presente ordinanza. 2. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell'8 settembre 2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato n. 1 della presente ordinanza, stimati in complessivi € 201.014.218,62, si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.»; b) l'Allegato 1 e' sostituito dall'Allegato 3 alla presente ordinanza. 3. Restano ferme le anticipazioni disposte a norma dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 33 del 2017 e dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 37 del 2017. Le eventuali somme residue rivenienti da dette anticipazioni, all'esito dell'integrale finanziamento dei costi della progettazione degli interventi, sono destinate alla copertura delle ulteriori spese tecniche relative ai medesimi interventi.