Art. 3 Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione 1. In considerazione del ruolo fondamentale da essi svolto ai fini della permanenza e della vita delle comunita' residenti nei comuni interessati, gli interventi ricompresi negli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla presente ordinanza, relativi ad edifici scolastici, a strutture e presidi ospedalieri, a caserme e ad immobili adibiti a sede municipale dei comuni rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge. 2. Gli ulteriori interventi di importanza essenziale, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'art. 14 del decreto-legge, sono indicati nell'elenco di cui all'Allegato 4 alla presente ordinanza, con la specificazione per ciascuno di essi delle ragioni della loro individuazione quali rappresentate dai Presidenti delle Regioni - vice Commissari. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni - vice Commissari, sentiti gli enti proprietari degli edifici per tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono a individuare gli eventuali interventi di cui ai commi 1 e 2 per i quali non intendono avvalersi della procedura accelerata di cui al comma 3-bis dell'art. 14 del decreto-legge. In assenza di tale individuazione la predetta procedura accelerata si applica a tutti gli interventi individuati a norma dei precedenti commi 1 e 2.