Art. 3 
 
Individuazione degli interventi che rivestono  importanza  essenziale
                     ai fini della ricostruzione 
 
  1. In considerazione del ruolo fondamentale da essi svolto ai  fini
della permanenza e della vita delle comunita'  residenti  nei  comuni
interessati, gli interventi ricompresi  negli  elenchi  di  cui  agli
Allegati 1, 2 e  3  alla  presente  ordinanza,  relativi  ad  edifici
scolastici, a  strutture  e  presidi  ospedalieri,  a  caserme  e  ad
immobili adibiti a sede municipale dei  comuni  rivestono  importanza
essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge. 
  2. Gli ulteriori interventi di importanza essenziale,  ai  sensi  e
per gli effetti del comma 3-bis.1  dell'art.  14  del  decreto-legge,
sono  indicati  nell'elenco  di  cui  all'Allegato  4  alla  presente
ordinanza, con la specificazione per ciascuno di essi  delle  ragioni
della loro individuazione quali rappresentate  dai  Presidenti  delle
Regioni - vice Commissari. 
  3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, i Presidenti delle Regioni - vice Commissari, sentiti  gli
enti proprietari degli edifici per tramite degli Uffici speciali  per
la ricostruzione, provvedono a individuare gli  eventuali  interventi
di cui ai commi 1 e 2 per  i  quali  non  intendono  avvalersi  della
procedura  accelerata  di  cui  al  comma  3-bis  dell'art.  14   del
decreto-legge.  In  assenza  di  tale  individuazione   la   predetta
procedura accelerata si applica a tutti gli interventi individuati  a
norma dei precedenti commi 1 e 2.