Art. 4 Attivita' di progettazione 1. Per ciascun intervento indicato nell'Allegato 1 alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge provvedono all'attivita' di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti esecutivi ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge, ovvero, per gli interventi soggetti a procedura accelerata a norma del comma 3 del precedente art. 3, i progetti definitivi. 2. Al fine di rendere omogeneo e uniforme il livello di approfondimento della progettazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza il Commissario straordinario provvede con apposite linee guida a individuare gli elaborati che costituiscono il contenuto minimo dei progetti definitivi da predisporre ai sensi del comma 1, anche in deroga alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Fino all'adozione delle predette linee guida, all'attivita' di progettazione si procede nel rispetto della vigente normativa regolamentare. 3. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza; b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. In aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario. 5. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono previsti un termine non superiore a 30 giorni per la formulazione delle offerte e l'obbligo per il progettista di consegnare il progetto entro un termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, qualora l'affidamento abbia a oggetto la sola progettazione definitiva, ovvero non inferiore a 50 giorni e non superiore a 120 giorni, qualora l'affidamento abbia a oggetto la progettazione definitiva e quella esecutiva. In tale ultima ipotesi: il termine complessivo per la progettazione e' sospeso per tutto il tempo necessario all'esame del progetto definitivo da parte della Conferenza permanente o della Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera a-bis), del decreto-legge; il contratto stabilisce un ulteriore termine, pari almeno al 60% del termine complessivo, per il deposito del progetto definitivo, con facolta' per la stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto stesso in caso di suo mancato rispetto. 6. Nella determina a contrarre la stazione appaltante puo' motivatamente stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 5, avuto riguardo alla natura ed entita' degli interventi da eseguire, dandone comunicazione al Commissario straordinario. 7. Le spese tecniche relative alle attivita' di cui ai commi 1 e 4, nonche' quelle relative alla verifica dei progetti effettuata ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono finanziate a norma del secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge. 8. Al fine di consentire l'avvio dell'attivita' di progettazione degli interventi inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza, su richiesta delle Regioni motivata con riferimento alle esigenze di cassa in relazione all'avanzamento delle attivita' di progettazione, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge in favore delle contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle Regioni - vice Commissari, della somma di € 30.000.000,00, cosi' ripartita: per il 10%, in favore della Regione Abruzzo; per il 14%, in favore della Regione Lazio; per il 62%, in favore della Regione Marche; per il 14%, in favore della Regione Umbria. 9. Fermo restando che la copertura finanziaria necessaria all'approvazione degli atti di affidamento degli incarichi e' assicurata dall'inserimento dell'intervento negli elenchi allegati alla presente ordinanza, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l'attivita' di progettazione mediante accredito sulla contabilita' della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati: a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico; b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge. 10. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente comma 8, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa. 11. Agli incarichi conferiti a norma dei commi 3 e 4 si applica quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.