Art. 4 
 
                     Attivita' di progettazione 
 
  1. Per ciascun intervento indicato nell'Allegato  1  alla  presente
ordinanza i soggetti di cui all'art. 14, comma 4,  del  decreto-legge
provvedono all'attivita' di progettazione. In particolare, i predetti
soggetti predispongono i progetti esecutivi ai  sensi  dell'art.  14,
commi 4 e  4-bis,  del  decreto-legge,  ovvero,  per  gli  interventi
soggetti a procedura accelerata a norma del comma  3  del  precedente
art. 3, i progetti definitivi. 
  2.  Al  fine  di  rendere  omogeneo  e  uniforme  il   livello   di
approfondimento della progettazione, entro trenta giorni dall'entrata
in vigore  della  presente  ordinanza  il  Commissario  straordinario
provvede con apposite linee guida a  individuare  gli  elaborati  che
costituiscono  il  contenuto  minimo  dei  progetti   definitivi   da
predisporre ai sensi del comma 1, anche in deroga  alle  disposizioni
regolamentari di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Fino all'adozione  delle  predette  linee  guida,
all'attivita' di progettazione si procede nel rispetto della  vigente
normativa regolamentare. 
  3. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, i  soggetti
di cui all'art. 14, comma 4,  del  decreto-legge  possono  provvedere
anche mediante il conferimento di appositi incarichi: 
    a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 2,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  ed  assicurando  che
l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite
procedure ispirate ai principi di  rotazione  nella  selezione  degli
operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza; 
    b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' stabilite dal
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. In aggiunta all'affidamento dell'incarico  di  progettazione,  i
soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel  medesimo  bando  o
lettera  di  invito,  quale  opzione  di  ampliamento  dell'incarico,
l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori  e/o
di  coordinamento  in  materia  di  salute  e  di  sicurezza  durante
l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base  di  gara  di  tali
affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione  ai  fini
della determinazione delle soglie di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l'applicazione  del
secondo periodo del  comma  1  dell'art.  157  del  medesimo  decreto
legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione  dei
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase  esecutiva  possono
essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto  da  parte  del
Commissario straordinario. 
  5. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono  previsti
un termine non superiore  a  30  giorni  per  la  formulazione  delle
offerte e l'obbligo per il  progettista  di  consegnare  il  progetto
entro un termine stabilito dalla stazione appaltante  in  misura  non
inferiore  a  30  giorni  e  non  superiore  a  90  giorni,   qualora
l'affidamento abbia  a  oggetto  la  sola  progettazione  definitiva,
ovvero non inferiore a 50  giorni  e  non  superiore  a  120  giorni,
qualora l'affidamento abbia a oggetto la progettazione  definitiva  e
quella esecutiva. In tale ultima ipotesi: 
    il termine complessivo per la progettazione e' sospeso per  tutto
il tempo necessario all'esame del progetto definitivo da parte  della
Conferenza  permanente  o  della  Conferenza  regionale,   ai   sensi
dell'art. 16, comma 3, lettera a-bis), del decreto-legge; 
    il contratto stabilisce un ulteriore termine, pari almeno al  60%
del termine complessivo, per il deposito del progetto definitivo, con
facolta' per la stazione appaltante di risolvere  unilateralmente  il
contratto stesso in caso di suo mancato rispetto. 
  6.  Nella  determina  a  contrarre  la  stazione  appaltante   puo'
motivatamente stabilire termini massimi superiori a  quelli  indicati
al precedente comma 5, avuto riguardo alla natura  ed  entita'  degli
interventi  da  eseguire,  dandone   comunicazione   al   Commissario
straordinario. 
  7. Le spese tecniche relative alle attivita' di cui ai commi 1 e 4,
nonche' quelle relative alla  verifica  dei  progetti  effettuata  ai
sensi dell'art. 26 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  sono
finanziate a norma del secondo periodo del comma  2-bis  dell'art.  2
del decreto-legge. 
  8. Al fine di consentire l'avvio  dell'attivita'  di  progettazione
degli interventi inseriti nell'Allegato 1 della  presente  ordinanza,
su richiesta delle Regioni motivata con riferimento alle esigenze  di
cassa in relazione all'avanzamento delle attivita' di  progettazione,
viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3,
del decreto-legge in favore delle contabilita' speciali intestate  ai
Presidenti  delle  Regioni  -  vice  Commissari,  della  somma  di  €
30.000.000,00, cosi' ripartita: 
    per il 10%, in favore della Regione Abruzzo; 
    per il 14%, in favore della Regione Lazio; 
    per il 62%, in favore della Regione Marche; 
    per il 14%, in favore della Regione Umbria. 
  9.  Fermo  restando  che  la   copertura   finanziaria   necessaria
all'approvazione  degli  atti  di  affidamento  degli  incarichi   e'
assicurata dall'inserimento dell'intervento  negli  elenchi  allegati
alla presente ordinanza,  l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento
per   l'attivita'   di   progettazione   mediante   accredito   sulla
contabilita' della stazione appaltante, secondo la tempistica  e  nei
limiti di seguito indicati: 
    a) una somma pari  al  20%  del  contributo  riconosciuto,  entro
quindici giorni dalla ricezione della  comunicazione  della  stazione
appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico; 
    b) il saldo, entro sette  giorni  dalla  ricezione  dell'avvenuta
approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario  del
Governo ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  14,  comma  5,  del
decreto-legge. 
  10. La stazione  appaltante  provvede  a  rendicontare  all'Ufficio
speciale per la ricostruzione  i  pagamenti  effettuati  mediante  le
risorse trasferite, ai sensi del precedente  comma  8,  trasmettendo,
entro  sette  giorni  dall'effettuazione  del  pagamento,  tutta   la
documentazione ad esso relativa. 
  11. Agli incarichi conferiti a norma dei commi 3  e  4  si  applica
quanto  previsto  dall'art.  3  dell'ordinanza  commissariale  n.  33
dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.