Art. 5 Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori 1. In tutte le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 4, i progetti definitivi una volta predisposti sono sottoposti dai soggetti di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge all'approvazione della Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 3, lettera a-bis), e 4, del medesimo decreto-legge. Nell'ambito della Conferenza, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente esprime il proprio parere in ordine alla coerenza e congruita' dell'intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici. 2. Salvo quanto previsto al successivo art. 6, nei 45 giorni successivi alla ricezione del parere favorevole della Conferenza i soggetti di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge procedono alla predisposizione del progetto esecutivo. Quest'ultimo, all'esito delle attivita' di verifica e validazione effettuate a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) qualora sia stato elaborato dalle Province, dalle Unioni di Comuni, dalle Unioni montane o dai comuni proprietari degli immobili, e' trasmesso all'Ufficio speciale per la ricostruzione, il quale nei trenta giorni successivi provvede a pronunciarsi sulla sua ammissibilita' a contributo ed a trasmetterlo al Commissario straordinario; b) qualora sia stato elaborato dallo stesso Ufficio speciale ovvero dalla Regione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge, e' trasmesso al Commissario straordinario entro trenta giorni dalla validazione. 3. In sede di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni e indicazioni acquisite dalla Conferenza permanente o dalla Conferenza regionale. 4. Il Commissario straordinario, previa verifica della completezza della documentazione e dell'istruttoria ed acquisito il parere della Conferenza permanente nei casi di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), del decreto-legge, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione al soggetto attuatore e all'Ufficio speciale. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al precedente periodo, si provvede al trasferimento in favore della contabilita' speciale, intestata al Presidente di Regione - vice Commissario, delle somme corrispondenti all'intero contributo concesso, al netto dell'anticipazione gia' riconosciuta ai sensi del precedente art. 4, comma 7. 5. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il soggetto attuatore inoltra il progetto esecutivo alla centrale unica di committenza competente a norma dell'art. 18 del decreto-legge, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalita' e nei termini previsti dalle convenzioni previste dal sopra menzionato art. 18. 6. Con cadenza trimestrale, i Presidenti di Regione - vice Commissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 3, gli appalti gia' aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonche' a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inserititi nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza. 7. Nelle ipotesi in cui i Presidenti di Regione - vice Commissari si siano avvalsi della facolta' di cui all'art. 15, comma 2, del decreto-legge, i soggetti delegati assumono ed esercitano direttamente tutte le funzioni del soggetto attuatore. 8. Le economie derivanti dai ribassi d'asta rientrano nella disponibilita' del Presidente di Regione - vice Commissario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento. Gli importi rivenienti dalle predette economie sono in ogni caso reimpiegati per finanziare interventi di ricostruzione pubblica.