Art. 5 
 
         Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori 
 
  1. In tutte le ipotesi di cui al comma 1 dell'art.  4,  i  progetti
definitivi una volta predisposti sono sottoposti dai soggetti di  cui
all'art.  14,  comma  4,  del  decreto-legge  all'approvazione  della
Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma  dell'art.
16, commi  3,  lettera  a-bis),  e  4,  del  medesimo  decreto-legge.
Nell'ambito della Conferenza, l'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente esprime il proprio parere in ordine  alla
coerenza e congruita' dell'intervento rispetto ai danni causati dagli
eventi sismici. 
  2. Salvo quanto previsto  al  successivo  art.  6,  nei  45  giorni
successivi alla ricezione del parere favorevole  della  Conferenza  i
soggetti di cui all'art. 14, comma  4,  del  decreto-legge  procedono
alla predisposizione del progetto esecutivo. Quest'ultimo,  all'esito
delle  attivita'  di  verifica  e  validazione  effettuate  a   norma
dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    a) qualora sia stato elaborato dalle Province,  dalle  Unioni  di
Comuni, dalle Unioni montane o dai comuni proprietari degli immobili,
e' trasmesso all'Ufficio speciale per la ricostruzione, il quale  nei
trenta  giorni  successivi  provvede   a   pronunciarsi   sulla   sua
ammissibilita'  a  contributo  ed  a  trasmetterlo   al   Commissario
straordinario; 
    b) qualora sia stato  elaborato  dallo  stesso  Ufficio  speciale
ovvero dalla Regione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge, e' trasmesso al Commissario straordinario entro trenta
giorni dalla validazione. 
  3. In sede di verifica del  progetto  ai  sensi  dell'art.  26  del
decreto legislativo  n.  50  del  2016,  il  responsabile  unico  del
procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle
eventuali  prescrizioni  e  indicazioni  acquisite  dalla  Conferenza
permanente o dalla Conferenza regionale. 
  4. Il Commissario straordinario, previa verifica della  completezza
della documentazione e dell'istruttoria ed acquisito il parere  della
Conferenza permanente nei casi di cui all'art. 16, comma  3,  lettera
b), del decreto-legge, approva definitivamente il progetto ed  adotta
il decreto di concessione del contributo,  dandone  comunicazione  al
soggetto  attuatore  e  all'Ufficio  speciale.  Entro  sette   giorni
dall'adozione del provvedimento di  cui  al  precedente  periodo,  si
provvede al trasferimento  in  favore  della  contabilita'  speciale,
intestata al Presidente di Regione - vice  Commissario,  delle  somme
corrispondenti   all'intero    contributo    concesso,    al    netto
dell'anticipazione gia' riconosciuta ai sensi del precedente art.  4,
comma 7. 
  5. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del
contributo, il soggetto attuatore inoltra il progetto esecutivo  alla
centrale unica di committenza competente a  norma  dell'art.  18  del
decreto-legge, che provvede ad espletare le procedure di gara per  la
selezione degli operatori economici  che  realizzano  gli  interventi
secondo  le  modalita'  e  nei  termini  previsti  dalle  convenzioni
previste dal sopra menzionato art. 18. 
  6.  Con  cadenza  trimestrale,  i  Presidenti  di  Regione -   vice
Commissari provvedono  a  comunicare  al  Commissario  straordinario,
relativamente  ai  progetti  ammessi  a  contributo  ai   sensi   del
precedente comma 3, gli appalti gia' aggiudicati e quelli in corso di
aggiudicazione, nonche' a  fornire  l'aggiornamento  dello  stato  di
attuazione degli interventi, inserititi nell'Allegato 1 alla presente
ordinanza, per i territori di rispettiva competenza. 
  7. Nelle ipotesi in cui i Presidenti di Regione -  vice  Commissari
si siano avvalsi della facolta' di cui  all'art.  15,  comma  2,  del
decreto-legge,   i   soggetti   delegati   assumono   ed   esercitano
direttamente tutte le funzioni del soggetto attuatore. 
  8.  Le  economie  derivanti  dai  ribassi  d'asta  rientrano  nella
disponibilita' del  Presidente  di  Regione -  vice  Commissario  con
conseguente rimodulazione del quadro economico  dell'intervento.  Gli
importi  rivenienti  dalle  predette  economie  sono  in  ogni   caso
reimpiegati per finanziare interventi di ricostruzione pubblica.