Art. 6 Procedura accelerata per gli interventi di importanza essenziale 1. Nei casi di cui all'art. 3, e salvi quelli individuati a norma del comma 3 del medesimo articolo, i soggetti di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge provvedono, all'esito del parere favorevole della Conferenza ed entro quindici giorni dal completamento delle attivita' di verifica e validazione effettuate sul progetto definitivo a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a trasmettere il progetto con la documentazione allegata alla centrale di committenza individuata per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori sulla base dell'art. 18 del decreto-legge. Qualora il soggetto attuatore dell'intervento sia diverso dal soggetto che ha proceduto alla progettazione, il progetto e' trasmesso a quest'ultimo nei dieci giorni successivi al completamento delle attivita' di verifica e validazione; nei quindici giorni successivi, il soggetto attuatore provvede a inoltrare il progetto e la documentazione allegata alla centrale di committenza. 2. L'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori avviene con la procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come disciplinata dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge, sulla base del progetto definitivo elaborato ai sensi del precedente art. 4. L'offerta ha ad oggetto il prezzo e le migliorie che non comportino un'alterazione dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, ed e' corredata da apposito cronoprogramma. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Il criterio dell'aggiudicazione dell'appalto e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. 3. Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' dagli articoli 45 e 46 del medesimo decreto legislativo iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione. A tal fine: a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario straordinario trasmette ai soggetti aggregatori di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto-legge l'elenco degli operatori qualificati all'uopo predisposto; b) sulla base del predetto elenco, ciascuna centrale di committenza provvede a individuare gli operatori da invitare alla procedura negoziata, in seduta pubblica e, nei limiti di compatibilita' con le previsioni dell'art. 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di accesso agli atti e di riservatezza, secondo modalita' anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parita' di trattamento, la concorrenza e la rotazione. 4. Fermo il limite minimo di cinque operatori previsto dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore determina e comunica alla centrale unica di committenza, all'atto della trasmissione del progetto definitivo validato, il numero complessivo di operatori economici che devono essere sorteggiati, per motivate esigenze connesse all'importanza ed alla complessita' dei lavori, nonche' ai tempi di esecuzione degli stessi ed alla necessita' assicurare la massima partecipazione alle procedure disciplinate dalla presente ordinanza. 5. Alla procedura negoziata si applicano gli articoli 4, comma 2, e 5, commi 4, 5, primo e terzo periodo, e 11 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalle predette disposizioni ovvero dalla presente ordinanza, si applica il decreto legislativo n. 50 del 2016. 6. All'esito delle operazioni di gara, esperite le procedure di controllo da parte dell'Autorita' nazionale anticorruzione nei casi e con le modalita' determinati ai sensi del successivo art. 8, il soggetto attuatore provvede all'approvazione della proposta di aggiudicazione. Il provvedimento di approvazione e' in ogni caso adottato nei dieci giorni successivi al completamento delle operazioni di gara ovvero alla ricezione della comunicazione dell'esito positivo dell'eventuale verifica condotta dall'Autorita' nazionale anticorruzione sugli atti relativi alla procedura di affidamento. 7. Immediatamente dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione e comunque entro cinque giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento nominato dal soggetto attuatore, con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovra' essere completata entro un termine non superiore a 60 giorni. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, si applicano, in caso di successiva sottoscrizione del contratto, le penali previste nell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 18 del 3 aprile 2017 ed indicate nello schema di contratto allegato al progetto definitivo. Ove il ritardo nella consegna del progetto esecutivo superi i dieci giorni complessivi, non si procede alla sottoscrizione del contratto, ne' al rimborso degli oneri sostenuti dall'aggiudicatario e si applicano le previsioni di cui al secondo periodo del successivo comma 8. 8. Il responsabile unico del procedimento, nei quindici giorni successivi alla presentazione del progetto esecutivo, procede alla verifica del progetto esecutivo a norma dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e comunica le proprie determinazioni al soggetto attuatore. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile unico del procedimento, tenuto conto del numero delle offerte pervenute e della natura e del valore dell'intervento, puo' richiedere alla Centrale unica di committenza di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo per motivi diversi da errori o mancanze del progetto esecutivo redatto ovvero da circostanze imputabili all'aggiudicatario, e' riconosciuto all'aggiudicatario medesimo quanto previsto dall'art. 108, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 9. All'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 6, qualora il progetto esecutivo sia approvato, il soggetto attuatore provvede a darne comunicazione al Commissario straordinario ed al soggetto attuatore, il quale nei sette giorni successivi provvede alla sottoscrizione del contratto con l'affidatario. 10. Alle procedure di cui al presente articolo si applicano i commi 7 e 8 del precedente art. 5.