Art. 6 
 
               Procedura accelerata per gli interventi 
                      di importanza essenziale 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 3, e salvi quelli individuati  a  norma
del comma 3 del medesimo articolo, i soggetti  di  cui  all'art.  14,
comma  4,  del  decreto-legge  provvedono,   all'esito   del   parere
favorevole  della   Conferenza   ed   entro   quindici   giorni   dal
completamento delle attivita' di verifica  e  validazione  effettuate
sul progetto definitivo a norma dell'art. 26 del decreto  legislativo
18  aprile  2016,  n.  50,  a  trasmettere   il   progetto   con   la
documentazione allegata alla centrale di committenza individuata  per
l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori  sulla  base
dell'art.  18  del  decreto-legge.  Qualora  il  soggetto   attuatore
dell'intervento sia  diverso  dal  soggetto  che  ha  proceduto  alla
progettazione, il progetto e'  trasmesso  a  quest'ultimo  nei  dieci
giorni successivi al completamento  delle  attivita'  di  verifica  e
validazione; nei quindici giorni successivi,  il  soggetto  attuatore
provvede a inoltrare il progetto e la  documentazione  allegata  alla
centrale di committenza. 
  2. L'affidamento della progettazione  esecutiva  e  dell'esecuzione
dei lavori avviene con la procedura negoziata di cui all'art. 63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, come disciplinata  dall'art.  14,
comma 3-bis, del decreto-legge, sulla base  del  progetto  definitivo
elaborato ai sensi del precedente art. 4. L'offerta ha ad oggetto  il
prezzo e le migliorie che non comportino un'alterazione  dell'essenza
strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto  definitivo  e
dagli atti di gara,  ed  e'  corredata  da  apposito  cronoprogramma.
L'offerta relativa al prezzo indica  distintamente  il  corrispettivo
richiesto per la  progettazione  esecutiva  e  per  l'esecuzione  dei
lavori.  Il  criterio  dell'aggiudicazione  dell'appalto  e'   quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla base  del  miglior
rapporto qualita'/prezzo. 
  3. Sono ammessi a partecipare alla procedura  negoziata  tutti  gli
operatori economici, come definiti dall'art. 3, comma 1,  lettera  p)
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' dagli articoli  45  e
46 del medesimo decreto legislativo iscritti nell'Anagrafe  antimafia
degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge, che  abbiano
i necessari requisiti di qualificazione. A tal fine: 
    a) entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
ordinanza,  il  Commissario  straordinario  trasmette   ai   soggetti
aggregatori  di  cui  all'art.  18,  comma   2,   lettera   a),   del
decreto-legge   l'elenco   degli   operatori   qualificati   all'uopo
predisposto; 
    b)  sulla  base  del  predetto  elenco,  ciascuna   centrale   di
committenza provvede a individuare gli  operatori  da  invitare  alla
procedura  negoziata,  in  seduta   pubblica   e,   nei   limiti   di
compatibilita' con le previsioni dell'art. 53 del decreto legislativo
18 aprile  2016,  n.  50  in  materia  di  accesso  agli  atti  e  di
riservatezza, secondo modalita' anche informatiche che assicurino  la
trasparenza,  la  parita'  di  trattamento,  la  concorrenza   e   la
rotazione. 
  4. Fermo il limite minimo di cinque  operatori  previsto  dall'art.
14, comma 3-bis, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il  soggetto
attuatore determina e comunica alla centrale  unica  di  committenza,
all'atto della trasmissione  del  progetto  definitivo  validato,  il
numero  complessivo  di  operatori  economici   che   devono   essere
sorteggiati, per motivate esigenze connesse  all'importanza  ed  alla
complessita' dei lavori, nonche' ai tempi di esecuzione degli  stessi
ed  alla  necessita'  assicurare  la  massima   partecipazione   alle
procedure disciplinate dalla presente ordinanza. 
  5. Alla procedura negoziata si applicano gli articoli 4, comma 2, e
5, commi 4, 5,  primo  e  terzo  periodo,  e  11  dell'ordinanza  del
Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017. Per tutto quanto
non diversamente stabilito dalle predette disposizioni  ovvero  dalla
presente ordinanza, si applica il decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  6. All'esito delle operazioni di gara,  esperite  le  procedure  di
controllo da parte dell'Autorita' nazionale anticorruzione nei casi e
con le modalita' determinati ai  sensi  del  successivo  art.  8,  il
soggetto  attuatore  provvede  all'approvazione  della  proposta   di
aggiudicazione. Il provvedimento di  approvazione  e'  in  ogni  caso
adottato  nei  dieci  giorni  successivi   al   completamento   delle
operazioni  di  gara  ovvero  alla  ricezione   della   comunicazione
dell'esito positivo dell'eventuale verifica  condotta  dall'Autorita'
nazionale  anticorruzione  sugli  atti  relativi  alla  procedura  di
affidamento. 
  7.   Immediatamente   dopo   l'approvazione   della   proposta   di
aggiudicazione e  comunque  entro  cinque  giorni  dalla  stessa,  il
responsabile unico del procedimento nominato dal soggetto  attuatore,
con apposito  ordine  di  servizio,  dispone  che  l'affidatario  dia
immediato inizio alla redazione del progetto  esecutivo,  che  dovra'
essere completata entro un termine non superiore  a  60  giorni.  Nel
caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, si  applicano,
in  caso  di  successiva  sottoscrizione  del  contratto,  le  penali
previste  nell'art.  4,  comma  3,  dell'ordinanza  del   Commissario
straordinario n. 18 del 3 aprile 2017 ed  indicate  nello  schema  di
contratto allegato al  progetto  definitivo.  Ove  il  ritardo  nella
consegna del progetto esecutivo superi i  dieci  giorni  complessivi,
non si procede alla sottoscrizione del  contratto,  ne'  al  rimborso
degli  oneri  sostenuti  dall'aggiudicatario  e   si   applicano   le
previsioni di cui al secondo periodo del successivo comma 8. 
  8. Il responsabile unico  del  procedimento,  nei  quindici  giorni
successivi alla presentazione del progetto  esecutivo,  procede  alla
verifica del progetto esecutivo a  norma  dell'art.  26  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e comunica le  proprie  determinazioni  al
soggetto attuatore. Qualora il  progetto  esecutivo  redatto  a  cura
dell'affidatario non sia  ritenuto  meritevole  di  approvazione,  il
responsabile unico del procedimento, tenuto conto  del  numero  delle
offerte pervenute e della natura e del valore  dell'intervento,  puo'
richiedere  alla  Centrale  unica  di  committenza  di   interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla  procedura  di
gara, a partire dal soggetto  che  ha  formulato  la  prima  migliore
offerta, fino al  quinto  migliore  offerente,  escluso  l'originario
aggiudicatario, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione.  In
caso di  mancata  approvazione  del  progetto  esecutivo  per  motivi
diversi da errori o mancanze del progetto esecutivo redatto ovvero da
circostanze   imputabili    all'aggiudicatario,    e'    riconosciuto
all'aggiudicatario medesimo quanto previsto dall'art. 108,  comma  5,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  9. All'esito delle determinazioni di cui  al  precedente  comma  6,
qualora il progetto esecutivo sia approvato,  il  soggetto  attuatore
provvede a darne comunicazione al  Commissario  straordinario  ed  al
soggetto attuatore, il quale nei  sette  giorni  successivi  provvede
alla sottoscrizione del contratto con l'affidatario. 
  10. Alle procedure di cui al presente articolo si applicano i commi
7 e 8 del precedente art. 5.