Art. 7 
 
    Interventi su edifici di proprieta' mista pubblica e privata 
 
  1. Gli edifici ad uso pubblico ricompresi  nei  Piani  delle  opere
pubbliche  approvati  con  la  presente   o   con   altre   ordinanze
commissariali, qualora contengano unita'  immobiliari  di  proprieta'
mista, pubblica e privata,  sono  ammessi  a  contributo  secondo  le
modalita' di cui ai commi successivi. 
  2. Ferma restando l'unitarieta' del progetto,  agli  interventi  di
ricostruzione e miglioramento sismico si procede: 
    a) secondo le procedure previste dall'art. 14 del decreto-legge e
dalle  ordinanze  che  approvano  i  Piani  delle  opere   pubbliche,
allorquando la proprieta'  pubblica  rappresenti  piu'  del  50%  del
valore catastale dell'edificio ovvero il costo dell'intervento  sulla
parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con
miglioramento sismico o ricostruzione dell'intero edificio; 
    b) secondo le procedure previste dalle ordinanze commissariali in
materia  di  ricostruzione  degli  edifici  privati  adibiti  ad  uso
pubblico, allorquando la proprieta' privata rappresenti piu' del  50%
del valore catastale dell'edificio. 
  3. Il contributo per la ricostruzione e' in ogni  caso  determinato
ed erogato, per  la  parte  pubblica,  sulla  base  delle  previsioni
dell'art. 14 del decreto-legge  e,  per  la  parte  privata,  con  le
modalita' e procedure  stabilite  dalle  ordinanze  commissariali  in
materia  di  ricostruzione  degli  edifici  privati  adibiti  ad  uso
pubblico. 
  4. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 2, il provvedimento di
determinazione del contributo contiene l'indicazione  distinta  della
quota da erogare in via diretta, ai sensi del comma  6  dell'art.  14
del  decreto-legge,  e  della  quota  da  erogare  con  le  modalita'
stabilite con le ordinanze in materia di ricostruzione degli  edifici
privati ad uso pubblico.