Art. 7 Interventi su edifici di proprieta' mista pubblica e privata 1. Gli edifici ad uso pubblico ricompresi nei Piani delle opere pubbliche approvati con la presente o con altre ordinanze commissariali, qualora contengano unita' immobiliari di proprieta' mista, pubblica e privata, sono ammessi a contributo secondo le modalita' di cui ai commi successivi. 2. Ferma restando l'unitarieta' del progetto, agli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico si procede: a) secondo le procedure previste dall'art. 14 del decreto-legge e dalle ordinanze che approvano i Piani delle opere pubbliche, allorquando la proprieta' pubblica rappresenti piu' del 50% del valore catastale dell'edificio ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'intero edificio; b) secondo le procedure previste dalle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione degli edifici privati adibiti ad uso pubblico, allorquando la proprieta' privata rappresenti piu' del 50% del valore catastale dell'edificio. 3. Il contributo per la ricostruzione e' in ogni caso determinato ed erogato, per la parte pubblica, sulla base delle previsioni dell'art. 14 del decreto-legge e, per la parte privata, con le modalita' e procedure stabilite dalle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione degli edifici privati adibiti ad uso pubblico. 4. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 2, il provvedimento di determinazione del contributo contiene l'indicazione distinta della quota da erogare in via diretta, ai sensi del comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge, e della quota da erogare con le modalita' stabilite con le ordinanze in materia di ricostruzione degli edifici privati ad uso pubblico.