Art. 8 Controlli dell'Autorita' nazionale anticorruzione 1. I controlli sulle procedure di gara riservati all'Autorita' nazionale anticorruzione sono disciplinati, oltre che dall'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016, ovvero dalle sue modifiche e integrazioni che si rendono necessarie per adeguarle al nuovo quadro normativo, da appositi accordi stipulati da ciascun Presidente di Regione - vice Commissario con il soggetto aggregatore istituito presso la rispettiva Regione e l'Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto-legge. Il Commissario straordinario assicura il coordinamento necessario a garantire la coerenza e l'uniformita' delle disposizioni contenute nei detti accordi. 2. Nelle more della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1, le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016 si intendono estese, in quanto compatibili, anche alle altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza.