Art. 8 
 
          Controlli dell'Autorita' nazionale anticorruzione 
 
  1. I controlli sulle  procedure  di  gara  riservati  all'Autorita'
nazionale anticorruzione sono disciplinati,  oltre  che  dall'Accordo
per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia  della
correttezza  e  della  trasparenza  delle  procedure  connesse   alla
ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario  straordinario
del  Governo,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione   e   l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia  in  data  28  dicembre  2016,  ovvero  dalle  sue
modifiche e integrazioni che si rendono necessarie per  adeguarle  al
nuovo quadro normativo, da  appositi  accordi  stipulati  da  ciascun
Presidente di Regione - vice Commissario con il soggetto  aggregatore
istituito  presso  la  rispettiva  Regione  e  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto-legge. Il
Commissario straordinario  assicura  il  coordinamento  necessario  a
garantire la coerenza e l'uniformita'  delle  disposizioni  contenute
nei detti accordi. 
  2. Nelle more della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1,
le previsioni  dell'Accordo  per  l'esercizio  dei  compiti  di  alta
sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza
delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra
il  Commissario  straordinario  del  Governo,  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione  e  l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia  in  data  28
dicembre 2016 si intendono estese, in quanto compatibili, anche  alle
altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza.