Art. 9 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per gli interventi contenuti negli allegati alle  ordinanze  del
Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 e  n.  37  dell'8
settembre 2017, come modificati  dall'art.  2,  fatta  eccezione  per
quelli assoggettati alla procedura  accelerata  di  cui  all'art.  6,
qualora alla data di entrata in vigore  della  presente  ordinanza  i
progetti   esecutivi   siano   stati   presentati   al    Commissario
straordinario  per  l'approvazione  continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni delle ordinanze  sopra  menzionate.  Negli  altri  casi,
all'attivita' di progettazione ed alle procedure  di  affidamento  si
applicano le disposizioni della presente ordinanza, salvo che,  sulla
scorta di motivata valutazione dei Presidenti  delle  Regioni -  vice
Commissari, cio' risulti antieconomico  in  ragione  dello  stato  di
avanzamento della progettazione. 
  2. Ai fini e per gli effetti del secondo periodo del comma 1, entro
trenta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  ordinanza,  i
Presidenti delle Regioni - vice Commissari comunicano al  Commissario
straordinario quali interventi, fra quelli  compresi  negli  allegati
alle ordinanze commissariali n. 33 del 2017 e n. 37 del 2017, debbano
restare soggetti alla disciplina contenuta nelle ordinanze stesse.