Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Per gli interventi contenuti negli allegati alle ordinanze del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 37 dell'8 settembre 2017, come modificati dall'art. 2, fatta eccezione per quelli assoggettati alla procedura accelerata di cui all'art. 6, qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza i progetti esecutivi siano stati presentati al Commissario straordinario per l'approvazione continuano ad applicarsi le disposizioni delle ordinanze sopra menzionate. Negli altri casi, all'attivita' di progettazione ed alle procedure di affidamento si applicano le disposizioni della presente ordinanza, salvo che, sulla scorta di motivata valutazione dei Presidenti delle Regioni - vice Commissari, cio' risulti antieconomico in ragione dello stato di avanzamento della progettazione. 2. Ai fini e per gli effetti del secondo periodo del comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni - vice Commissari comunicano al Commissario straordinario quali interventi, fra quelli compresi negli allegati alle ordinanze commissariali n. 33 del 2017 e n. 37 del 2017, debbano restare soggetti alla disciplina contenuta nelle ordinanze stesse.