Art. 3 
 
  Sulle isole anzidette possono affluire i  veicoli  che  trasportano
invalidi,  purche'   muniti   dell'apposito   contrassegno   previsto
dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modifiche ed  integrazioni,  rilasciato  da
una competente autorita' italiana o estera.