Art. 5 Interventi prioritari non emergenziali e adempimenti rispetto al Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017. 1. I Piani economico finanziari e tariffari allegati al Programma degli interventi prioritari non emergenziali presentato dalla Regione Veneto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare devono garantire la copertura della quota degli investimenti non finanziati con contributo pubblico, secondo quanto previsto dalla regolazione varata dall'ARERA, Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, che li approva nell'ambito delle funzioni ad essa spettanti. 2. Ai sensi dell'art. 2 della delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, al fine di rendere coerente la programmazione degli interventi emergenziali di cui alla presente ordinanza e degli interventi prioritari non emergenziali con il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, la Regione Veneto, anche per il tramite del commissario delegato, individua a livello programmatico gli interventi a carattere infrastrutturale, con separata evidenza di quelli emergenziali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la parte relativa al Servizio idrico integrato, sentita, per la sezione acquedotti, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la parte relativa agli invasi e alle adduzioni e alle derivazioni prioritarie. Il piano complessivo degli interventi, cosi' definito, viene trasmesso agli enti suddetti competenti. 3. Il citato programma di interventi complessivo, previa valutazione dei Dicasteri e dell'Autorita' di cui al comma 2, costituisce uno stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2018 Il Capo del Dipartimento: Borrelli