(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
 
                        Assenze per malattia 
 
    1. Il dipendente non in prova, assente per malattia,  ha  diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte  le  assenze
per malattia intervenute nei tre anni  precedenti  l'ultimo  episodio
morboso in corso. 
    2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne
faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un  ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 
    3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza  di  cui  al
comma  2,   l'amministrazione,   dandone   preventiva   comunicazione
all'interessato   o   su   iniziativa   di   quest'ultimo,    procede
all'accertamento delle sue  condizioni  di  salute,  per  il  tramite
dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali  cause  di  assoluta  e
permanente inidoneita' psico-fisica  a  svolgere  qualsiasi  proficuo
lavoro. 
    4. Superati i periodi di conservazione  del  posto  previsti  dai
commi 1 e 2, nel caso che il dipendente  sia  riconosciuto  idoneo  a
proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni  del  proprio
profilo  professionale,  l'amministrazione  procede  secondo   quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011. 
    5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in
cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a  svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione, con le procedure di cui
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  171/2011,   puo'
risolvere   il   rapporto    di    lavoro,    previa    comunicazione
all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del  verbale  di
accertamento  medico,  corrispondendo,  se  dovuta,  l'indennita'  di
preavviso. 
    6. L'amministrazione puo' richiedere, con le procedure di cui  al
comma 3, l'accertamento della idoneita' psicofisica  del  dipendente,
anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in  caso  di
disturbi del comportamento  gravi,  evidenti  e  ripetuti  oppure  in
presenza di condizioni fisiche che  facciano  fondatamente  presumere
l'inidoneita' permanente  assoluta  o  relativa  al  servizio  oppure
l'impossibilita' di rendere la prestazione. 
    7. Qualora, a  seguito  dell'accertamento  medico  effettuato  ai
sensi del comma  6,  emerga  una  inidoneita'  permanente  solo  allo
svolgimento delle mansioni  del  proprio  profilo,  l'amministrazione
procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato
superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente
articolo. Analogamente,  nell'ipotesi  in  cui  il  dipendente  venga
dichiarato  assolutamente  inidoneo  ad  ogni  proficuo  lavoro,   si
provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 
    8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli  previsti  dal
comma 2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 
    9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni  di  legge  a  tutela
degli affetti da TBC. 
    10. Il trattamento  economico  spettante  al  dipendente  che  si
assenti per malattia, ferma restando  la  normativa  vigente,  e'  il
seguente: 
      a)  intera  retribuzione  mensile  fissa  e  continuativa   con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque  denominato,  per  i
primi 9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, per le malattie
superiori  a  quindici  giorni  lavorativi  o  in  caso  di  ricovero
ospedaliero  e  per  il  successivo  periodo  di  convalescenza  post
ricovero,  al  dipendente  compete  anche  il  trattamento  economico
accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l'indennita' di posizione
organizzativa, esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario, nonche' le indennita' legate  allo  svolgimento  della
prestazione lavorativa; in tale periodo sono  computati  la  giornata
del sabato, anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale  sia
articolato su cinque giorni, nonche' i giorni  festivi  che  ricadono
all'interno dello stesso; 
      b) 90% della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  «a»  per  i
successivi 3 mesi di assenza; 
      c) 50% della retribuzione di  cui  alla  lettera  «a»  per  gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto  nel
comma 1; 
      d) i  periodi  di  assenza  previsti  dal  comma  2,  non  sono
retribuiti; 
      e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno
competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma  6,
lettera b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto
del dipendente ai risultati, per effetto  dell'attivita'  svolta  nel
corso dell'anno, durante le giornate lavorate,  secondo  un  criterio
non necessariamente proporzionale a queste ultime. 
    11.  Ai  fini  della  determinazione  del  trattamento  economico
spettante al lavoratore in caso di  malattia,  le  assenze  dovute  a
day-hospital, al ricovero domiciliare  certificato  dalla  ASL  o  da
struttura sanitaria  competente,  purche'  sostitutivo  del  ricovero
ospedaliero    o    nei    casi    di    day-surgery,    day-service,
pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle  dovute
al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza. 
    12. L'assenza per malattia, salvo  comprovato  impedimento,  deve
essere  comunicata  all'ufficio  di  appartenenza  tempestivamente  e
comunque all'inizio dell'orario  di  lavoro  del  giorno  in  cui  si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 
    13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi,
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione all'ufficio  competente,  precisando  l'indirizzo  dove
puo' essere reperito. 
    14. Il dipendente  assente  per  malattia,  pur  in  presenza  di
espressa autorizzazione del medico curante ad  uscire,  e'  tenuto  a
farsi  trovare  nel  domicilio  comunicato  all'amministrazione,   in
ciascun giorno,  anche  se  domenicale  o  festivo,  nelle  fasce  di
reperibilita' previste dalle disposizioni vigenti. 
    15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita',  dall'indirizzo  comunicato,   per   visite   mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati
motivi, che devono essere, a  richiesta,  documentati,  e'  tenuto  a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 
    16.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  sia   riconducibile   alla
responsabilita' di un terzo, il risarcimento  del  danno  da  mancato
guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dal  dipendente  e'
versato da quest'ultimo all'amministrazione  fino  a  concorrenza  di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di  assenza  ai  sensi
del comma 10, compresi  gli  oneri  riflessi  inerenti.  La  presente
disposizione     non     pregiudica     l'esercizio,     da     parte
dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei  confronti  del
terzo responsabile.