(Allegato-art. 53)
                              Art. 53. 
 
 
               Destinatari e processi della formazione 
 
    1. Le  attivita'  formative  sono  programmate  nei  piani  della
formazione del personale,  sulla  base  dell'analisi  dei  fabbisogni
formativi  rilevati  nell'organizzazione,  anche  in  conseguenza  di
innovazioni tecnologiche,  organizzative  e  normative,  processi  di
mobilita', processi di reclutamento di nuovo personale, programmi  di
sviluppo della qualita' dei  servizi,  esigenze  di  accrescimento  e
sviluppo   professionale,   con    particolare    riferimento    alla
riqualificazione e  progressione  del  personale.  Gli  stessi  piani
individuano  altresi'  le  risorse  finanziarie  da  destinare   alla
formazione, ivi  comprese  quelle  attivabili  attraverso  canali  di
finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali,  nonche'  i
soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6 del presente articolo,
coinvolti nella realizzazione delle attivita' programmate. 
    2. Le amministrazioni assicurano, ove necessario,  la  formazione
d'ingresso del personale  neoassunto.  Essa  e'  effettuata  mediante
attivita'  di  intensita'  e  durata  coerente  con  le  esigenze  di
inserimento di tale personale nei contesti organizzativi. 
    3. Le iniziative di formazione del presente  articolo  riguardano
tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco  sindacale.  Le
amministrazioni,  compatibilmente  con  le   esigenze   organizzative
connesse con l'organizzazione delle attivita' formative,  favoriscono
la partecipazione a successivi moduli formativi  aventi  il  medesimo
oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare  per  oggettivi
impedimenti. L'impossibilita'  a  partecipare  deve,  in  ogni  caso,
essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il  personale
in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni  effettua  la
propria formazione nelle amministrazioni di destinazione,  salvo  per
le attivita' di cui al comma 4, lettera a). 
    4. I piani di formazione  definiscono  quali  iniziative  abbiano
carattere  obbligatorio  e  quali  facoltativo  ed   in   particolare
stabiliscono: 
      a)  le  attivita'  di  formazione   che   si   concludono   con
l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del
singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale  delle
competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno  attuata,  in
collegamento con le progressioni economiche; 
      b) le attivita' formative aventi l'obiettivo di far  conseguire
ai dipendenti il piu' alto grado  di  operativita'  ed  autonomia  in
relazione   alle   funzioni   di    assegnazione,    tenendo    conto
dell'evoluzione  delle  normative  e  delle  conoscenze  riferite  ai
contesti   di   lavoro,   delle   caratteristiche   tecnologiche   ed
organizzative  degli  stessi  contesti,  nonche'  delle   innovazioni
introdotte nell'utilizzo delle risorse umane. 
    5. Per garantire  l'obiettivo  di  una  formazione  permanente  e
diffusa, i piani di formazione di cui al comma 1 definiscono anche le
metodologie formative e didattiche e, in  tale  ambito,  valutano  la
possibilita',  per  accrescere  l'efficacia  e   l'efficienza   delle
iniziative programmate,  di  attivare  metodologie  innovative  quali
formazione a distanza, formazione sul  posto  di  lavoro,  formazione
mista  (sia  in  aula  che  sul  posto  di  lavoro),   comunita'   di
apprendimento, comunita' di pratica. 
    6. Nell'attuazione dei piani di formazione,  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge in materia,  le  amministrazioni  si  avvalgono
della collaborazione della Scuola nazionale delle formazione, nonche'
di universita' ed altri soggetti, sia pubblici che privati. 
    7.   Le   amministrazioni   possono   assumere   iniziative    di
collaborazione finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni
ed integrati. 
    8. Il  personale  che  partecipa  alle  attivita'  di  formazione
organizzate dall'amministrazione e' considerato in servizio  a  tutti
gli  effetti.  I  relativi  oneri  sono   a   carico   della   stessa
amministrazione. 
    9. Le attivita' sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario
di lavoro. Qualora le attivita'  si  svolgano  fuori  dalla  sede  di
servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio,  ove
ne sussistano i presupposti. Al fine di  favorire  la  partecipazione
nelle   amministrazioni   con   articolazione   sul   territorio   e'
privilegiata l'organizzazione di  attivita'  a  livello  regionale  o
territoriale,  ove  non  sia  possibile   realizzare   attivita'   di
formazione a distanza. 
    10. Le amministrazioni individuano i dipendenti  che  partecipano
alle attivita' di formazione sulla  base  dei  fabbisogni  formativi,
garantendo comunque pari opportunita' di partecipazione. In  sede  di
organismo paritetico di cui  all'art.  6,  possono  essere  formulate
proposte di criteri per la partecipazione del personale, in  coerenza
con il presente comma. 
    11.  Le  amministrazioni  curano,  per  ciascun  dipendente,   la
raccolta  di  informazioni  sulla  partecipazione   alle   iniziative
formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse  con
accertamento finale delle competenze acquisite. 
    12. Le amministrazioni  e  le  organizzazioni  sindacali  di  cui
all'art. 7, comma  3,  possono  costituire  enti  bilaterali  per  la
formazione,  in  ogni  caso  nel  rispetto  delle  disposizioni   che
obbligano ad avvalersi della Scuola nazionale dell'amministrazione  e
dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
    13. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 6: 
      a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi  ai
fabbisogni formativi del personale; 
      b) possono essere formulate proposte  all'amministrazione,  per
la realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo; 
      c) possono essere realizzate iniziative di  monitoraggio  sulla
attuazione dei piani di  formazione  e  sull'utilizzo  delle  risorse
stanziate. 
    14. Al finanziamento delle attivita' di  formazione  si  provvede
utilizzando una quota annua non inferiore  all'1%  del  monte  salari
relativo al personale destinatario del presente  CCNL,  nel  rispetto
dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in  materie.
Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i  risparmi
derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di  finanziamento
esterni, comunitari, nazionali o regionali.