(Allegato-art. 56)
                              Art. 56. 
 
 
                    Contratto di somministrazione 
 
    1.   Le   amministrazioni   possono   stipulare   contratti    di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina
degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015,  per
soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi  dell'art.  6,
comma 2, del decreto legislativo  n.  165/2001  e  nel  rispetto  dei
vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni  di  legge  in
materia. 
    2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo  determinato
sono stipulati entro il limite di  cui  all'art.  54,  comma  3,  del
presente contratto. 
    3. Il ricorso al lavoro somministrato non e'  consentito  per  il
personale che esercita attivita' di vigilanza nonche' per i  seguenti
profili: 
      Ministeri, agenzie fiscali e CNEL: profili  dell'area  prima  e
della fascia di accesso F1 dell'area seconda; 
      enti pubblici non economici: profili dell'area A; 
      ENAC: profili della categoria A - operatore; 
      AGID: profili della categoria prima. 
    4.  I  lavoratori  somministrati,   qualora   contribuiscano   al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano  attivita'  per
le  quali  sono  previste  specifiche  indennita',  hanno  titolo   a
partecipare  all'erogazione  dei  connessi   trattamenti   accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I  relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per  il  progetto  di
attivazione dei contratti di somministrazione  a  tempo  determinato,
nel  rispetto  dei  vincoli   finanziari   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge in materia. 
    5. L'amministrazione comunica tempestivamente al somministratore,
titolare  del  potere  disciplinare  nei  confronti  dei   lavoratori
somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti  da
contestare al lavoratore somministrato, ai sensi  dell'art.  7  della
legge n. 300/1970. 
    6. Le amministrazioni sono tenute, nei  riguardi  dei  lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni  e  gli
interventi  di  formazione  relativi  alla  sicurezza  e  prevenzione
previsti dal decreto  legislativo  n.  81/2008,  in  particolare  per
quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita'  lavorativa
in cui saranno impegnati. 
    7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso
le  amministrazioni  utilizzatrici,  i  diritti  di  liberta'  e   di
attivita' sindacale  previsti  dalla  legge  n.  300/1970  e  possono
partecipare alle assemblee del personale dipendente. 
    8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 6,  sono
fornite informazioni  sul  numero  e  sui  motivi  dei  contratti  di
somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata
degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 
    9. Per quanto  non  disciplinato  da  presente  articolo  trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia.