(Allegato-art. 70)
                              Art. 70. 
 
 
                   Retribuzione e sue definizioni 
 
    1. La  retribuzione  e'  corrisposta  mensilmente  in  un  giorno
stabilito dall'amministrazione, compreso tra il giorno 20 e  l'ultimo
del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una  festivita'  o  un
sabato non lavorativo,  il  pagamento  e'  effettuato  il  precedente
giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di  pagamento  relativi
alle voci del  trattamento  economico  accessorio  per  le  quali  la
contrattazione integrativa preveda  diverse  modalita'  temporali  di
erogazione. 
    2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: 
      a)  retribuzione  base  mensile:  e'  costituita   dal   valore
economico  mensile  di  tutte  le  posizioni   economiche   o   fasce
retributive previste all'interno di ciascuna area o categoria; 
      b)  retribuzione  individuale  mensile:  e'  costituita   dalla
retribuzione  base  mensile,  dalla   retribuzione   individuale   di
anzianita' e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e
continuativo comunque denominati; 
      c)  retribuzione  globale  di  fatto,  annuale:  e'  costituita
dall'importo  della   retribuzione   individuale   mensile   per   12
mensilita', cui si aggiunge il  rateo  della  tredicesima  mensilita'
nonche'  l'importo  annuo  della  retribuzione  variabile   e   delle
indennita' contrattuali  percepite  nell'anno  di  riferimento;  sono
escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese. 
    3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le  corrispondenti
retribuzioni mensili per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai
sensi dell'art. 18 del presente contratto, il valore del divisore  e'
fissato in 151. 
    4.  La  retribuzione  giornaliera   si   ottiene   dividendo   la
corrispondente retribuzione mensile per 30.