Art. 70. Retribuzione e sue definizioni 1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festivita' o un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa preveda diverse modalita' temporali di erogazione. 2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione base mensile: e' costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni economiche o fasce retributive previste all'interno di ciascuna area o categoria; b) retribuzione individuale mensile: e' costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianita' e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati; c) retribuzione globale di fatto, annuale: e' costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilita', cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita' nonche' l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennita' contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese. 3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell'art. 18 del presente contratto, il valore del divisore e' fissato in 151. 4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 30.