(Allegato-art. 83)
                              Art. 83. 
 
 
                       Copertura assicurativa 
 
    1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa
in favore dei dipendenti autorizzati  a  servirsi,  in  occasione  di
trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio,
del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al  tempo  strettamente
necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. L'utilizzo
del  mezzo  proprio,  e'  possibile   nei   limiti   previsti   dalle
disposizioni legislative e delle relative modalita' applicative. 
    2. La polizza di cui al comma 1 e'  rivolta  alla  copertura  dei
rischi,   non   compresi    nell'assicurazione    obbligatoria,    di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del  dipendente  e
ai beni trasportati, nonche' di  lesioni  o  decesso  del  dipendente
medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
    3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto  di
proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso  integrate  con  la
copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e  2,  dei
rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
    4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti
per   i   corrispondenti   danni   dalla   legge   sull'assicurazione
obbligatoria. 
    5. Dagli importi liquidati dalle societa' assicuratrici  in  base
alle polizze stipulate da terzi responsabili e  quelle  previste  dal
presente articolo sono detratte le somme  eventualmente  spettanti  a
titolo di indennizzo per lo stesso evento. 
    6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di  bilancio
per  tale  specifica  finalita'  e  compatibilmente  con  i   vincoli
finanziari previsti da vigenti disposizioni  di  legge,  assumono  le
necessarie iniziative per la eventuale copertura  assicurativa  della
responsabilita' civile dei dipendenti appartenenti alle piu'  elevata
area o categoria del sistema di  classificazione  professionale,  che
coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali,  anche
per effetto di incarichi di posizione  organizzativa,  richiedano  lo
svolgimento di  attivita'  in  condizioni  di  piena  autonomia,  con
assunzione diretta di responsabilita' verso l'esterno,  ivi  compreso
il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all'art.  84,  ove
non sussistano conflitti di interesse, salvo le  ipotesi  di  dolo  e
colpa grave. 
    7. Ai fini della stipula, le amministrazioni  possono  associarsi
in convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente,  nel
rispetto della normativa vigente. 
    8. Ai fini  della  scelta  della  societa'  di  assicurazione  le
amministrazioni possono indire una gara unica su tutte  le  coperture
assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la
possibilita', per il personale interessato, di aumentare massimali  e
«area» di rischi coperta con versamento di una quota individuale.