Art. 3 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, per ciascuna annualita', sono trasferite con proprio decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze alle amministrazioni centrali indicate nella tabella in allegato 1 e al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo trasferimento alle altre amministrazioni e soggetti interessati. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 12 aprile 2018 p. il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1123