Art. 3 
 
  1.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  1,  per   ciascuna
annualita',  sono  trasferite  con  proprio  decreto  dal   Ministero
dell'economia e delle finanze alle amministrazioni centrali  indicate
nella tabella in allegato 1 e al bilancio autonomo  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri per il successivo trasferimento alle altre
amministrazioni e soggetti interessati. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione. 
    Roma, 12 aprile 2018 
 
                                                 p. il Presidente     
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Boschi           

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1123