Art. 5 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                         al Comune di Tursi 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Tursi  sono
ridotte annualmente in  misura  pari  alla  riduzione  delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune degli immobili denominati  «Area  urbana-cabina  Enel»,  «Area
urbana», «Ex casello di bonifica nn. 3  e  13»,  «Terreni  agricoli»,
«Abitazione», meglio  individuati  nei  provvedimenti  del  Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio -  Direzione  regionale  Puglia  e
Basilicata,  rispettivamente,   prot.   n.   2014/27520,   prot.   n.
2014/27526, prot. n. 2014/27528,  prot.  n.  2014/27535  e  prot.  n.
2014/27537  del  4  dicembre  2014,  a  decorrere  dalla   data   del
trasferimento. 
  2. La misura di detta  riduzione  e'  quantificata  in  €  3.991,97
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Tursi. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad € 16.267,28, sino all'anno 2018 compreso, il  Ministero
dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato  n.  3575/02  entro  l'anno  in
corso. 
  5. A decorrere dal  2019,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di € 3.991,97.