Art. 5 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Tursi 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Tursi sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Area urbana-cabina Enel», «Area urbana», «Ex casello di bonifica nn. 3 e 13», «Terreni agricoli», «Abitazione», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata, rispettivamente, prot. n. 2014/27520, prot. n. 2014/27526, prot. n. 2014/27528, prot. n. 2014/27535 e prot. n. 2014/27537 del 4 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in € 3.991,97 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Tursi. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad € 16.267,28, sino all'anno 2018 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2019, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di € 3.991,97.