IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 13567 del 15 maggio 2014,
n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 3849 del 9 marzo 2016 e n. 8848  del
27 giugno 2017; 
  Visti i provvedimenti  del  Direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale  Puglia  e  Basilicata  riguardanti  il
trasferimento, a titolo non oneroso, ai sensi dell'art. 56-bis, comma
1, del decreto-legge n. 69 del 2013, di immobili  statali  ai  Comuni
della Provincia di Potenza (PZ): 
    prot. n. 2014/28281 e prot. n. 2014/28299 del 16  dicembre  2014,
con i quali sono stati trasferiti al Comune di Avigliano gli immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente,
«Ex poligono di tiro» e «Deposito»; 
    prot.  n.  2014/6007  del  12   marzo   2014,   rettificato   con
provvedimento n. 8822 del 30 maggio  2017,  con  il  quale  e'  stato
trasferito al Comune di Brienza l'immobile appartenente al patrimonio
dello Stato e denominato «Ex  suolo  della  Ferrovia  Calabro  Lucana
Infante»; 
    prot. n. 2014/27540 del 4 dicembre 2014, con il  quale  e'  stato
trasferito  al  Comune  di  Lagonegro  l'immobile   appartenente   al
patrimonio  dello   Stato   e   denominato   «Murgia   del   Principe
Varcolomino»; 
    prot. n. 2014/23867 e prot. n. 2014/23862 del  17  ottobre  2014,
con i quali sono stati  trasferiti  al  Comune  di  Muro  Lucano  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominati,
rispettivamente, «Locale adibito ad  attivita'  commerciale  devoluto
allo stato proprietario 1/4» e  «Alloggio  devoluto  allo  Stato  per
debito d'imposta - proprietario per 1/4»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio -  Direzione  regionale  Puglia  e
Basilicata in cui si espone che, alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 4831 del 10  aprile
2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                       al Comune di Avigliano 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Avigliano
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune degli immobili denominati «Ex poligono di tiro» e  «Deposito»,
meglio  individuati  nei  provvedimenti   del   Direttore   regionale
dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia  e  Basilicata,
rispettivamente, prot. n. 2014/28281 e prot.  n.  2014/28299  del  16
dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta  riduzione  e'  quantificata  in  €  1.115,22
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Avigliano. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad € 4.507,35, sino all'anno 2018 compreso,  il  Ministero
dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato  n.  3575/02  entro  l'anno  in
corso. 
  5. A decorrere dal  2019,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di € 1.115,22.