Art. 2 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Il mancato rispetto da parte del titolare dell'A.I.C. e dell'AIP
dell'obbligo di cui all'art. 1, commi  4  e  5,  puo'  comportare  la
sospensione dell'A.I.C. e  dell'AIP  ed  il  conseguente  divieto  di
vendita ai sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  77,  comma  5,
dell'art. 82, comma 1, dell'art. 141, comma 5 e dell'art. 148,  commi
5  e  6   del   decreto   legislativo   n. 219/2006,   e   successive
modificazioni. 
  2. In caso di  inosservanza  da  parte  del  farmacista  di  quanto
previsto dall'art. 1, l'Agenzia si riserva di segnalare  la  condotta
del farmacista inadempiente al competente ordine professionale.