Art. 2 Sanzioni 1. Il mancato rispetto da parte del titolare dell'A.I.C. e dell'AIP dell'obbligo di cui all'art. 1, commi 4 e 5, puo' comportare la sospensione dell'A.I.C. e dell'AIP ed il conseguente divieto di vendita ai sensi del combinato disposto dell'art. 77, comma 5, dell'art. 82, comma 1, dell'art. 141, comma 5 e dell'art. 148, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 219/2006, e successive modificazioni. 2. In caso di inosservanza da parte del farmacista di quanto previsto dall'art. 1, l'Agenzia si riserva di segnalare la condotta del farmacista inadempiente al competente ordine professionale.