Art. 3 
 
           Termine massimo per lo smaltimento delle scorte 
 
  1. Resta salva la facolta' dell'Agenzia  di  concedere  un  termine
massimo per lo smaltimento delle  scorte  dei  medicinali,  in  luogo
dell'esaurimento  fino  alla   scadenza   dei   medicinali,   laddove
sussistano ragioni di sicurezza e tutela della salute pubblica.