Art. 5 
 
                       Oneri di comunicazione 
 
  1. E' fatto onere alle aziende farmaceutiche e ai titolari dell'AIP
di comunicare tempestivamente alle  farmacie,  comprese  le  farmacie
ospedaliere e gli esercizi commerciali di cui all'art. 5 della  legge
4 agosto 2006 n. 248, le  modifiche  ai  fogli  illustrativi  di  cui
all'art. 1, comma 2, autorizzate per i singoli medicinali  e,  appena
disponibile, il numero del primo lotto  recante  le  modifiche  e  la
relativa data  di  scadenza,  anche  mediante  l'utilizzo  di  idonei
strumenti informatici.