Art. 5 Oneri di comunicazione 1. E' fatto onere alle aziende farmaceutiche e ai titolari dell'AIP di comunicare tempestivamente alle farmacie, comprese le farmacie ospedaliere e gli esercizi commerciali di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 2006 n. 248, le modifiche ai fogli illustrativi di cui all'art. 1, comma 2, autorizzate per i singoli medicinali e, appena disponibile, il numero del primo lotto recante le modifiche e la relativa data di scadenza, anche mediante l'utilizzo di idonei strumenti informatici.