Art. 5 
 
              Modalita' di trasferimento delle risorse 
 
  1. Il trasferimento delle risorse e' disposto, su base annuale,  in
unica soluzione. 
  2. Ai fini del riconoscimento del contributo da erogare i  soggetti
inseriti nella tabella triennale 2018-2020 dovranno  produrre,  entro
il mese di maggio successivo a quello di riferimento del  consuntivo,
le relazioni  analitiche  sull'attivita'  svolta  nell'annualita'  di
riferimento  del  contributo   e   sulla   programmazione   dell'anno
successivo,  corredate  dal  bilancio   consuntivo   della   medesima
annualita', dalla documentazione contabile delle spese sostenute. 
  3.  L'erogazione  del  contributo  spettante  a  ciascun   soggetto
inserito in tabella triennale 2018-2020 e' subordinato a: 
    parere  favorevole  del  Comitato  tecnico-scientifico   di   cui
all'art. 2-quater della legge n. 113/91 espresso sulla documentazione
prodotta di cui al precedente comma 2; 
    verifica  amministrativo-contabile  delle   spese   sostenute   e
rendicontate da parte dell'ufficio competente. 
  4.  E'  possibile  richiedere  un'anticipazione  fino  al  50%  del
contributo riconosciuto presentando formale istanza sottoscritta  dal
legale rappresentante, o da altro soggetto espressamente delegato per
le finalita' del presente decreto, accompagnata  da  idonea  garanzia
fideiussoria per l'intero importo della somma richiesta a  titolo  di
anticipo  predisposta  secondo  il  modello  approvato  con   decreto
direttoriale 16 marzo 2017, n. 557. 
  5. Nella fattispecie di cui al precedente comma  2,  il  saldo  del
contributo dovuto sara' erogato, secondo  le  modalita'  indicate  al
comma 1. 
  6. In caso di mancata rendicontazione o  di  esito  negativo  delle
attivita' di verifica e monitoraggio, il MIUR procede alla revoca del
contributo assegnato e al recupero delle somme erogate  a  titolo  di
anticipo per l'annualita' di riferimento, oltre ogni eventuale  somma
a titolo risarcitorio, e all'esclusione del  soggetto  dalla  tabella
triennale cui si riferisce il presente decreto e  per  la  successiva
triennalita'. 
  7. Nel caso in cui l'importo rendicontato  o  accertato  a  seguito
delle  verifiche  amministrative  risulti  inferiore  al   costo   di
funzionamento ammesso inizialmente, il contributo a carico  del  MIUR
sara' ricalcolato nella  misura  dell'80%  di  quanto  effettivamente
rendicontato o accertato, fatto salvo il recupero di eventuali  somme
anticipate.