Art. 6 
 
                       Criteri di valutazione 
 
  1.  La   selezione   sulle   domande   e'   curata   dal   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2-quater della legge  n.  113/91,
costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 13 luglio 2017, n. 507. 
  2. Il Comitato valuta le domande di partecipazione nel rispetto dei
criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l'uniformita' di
giudizio e di applicazione. 
  3.  La  graduatoria  viene  compilata   dal   Comitato   attraverso
l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 
    a) qualita' dei soggetti proponenti (max 20 punti) in termini di: 
      i) tradizione storica, esperienza e  competenza  acquisita  nel
campo della divulgazione scientifica, capacita' gestionale, operativa
e difund-raising; 
      ii) collaborazioni con altri Enti e partecipazioni  a  progetti
e/o programmi nazionali, comunitari o internazionali; 
      iii)   efficacia   della   comunicazione   esterna   e    della
presentazione del sito web; 
    b) qualita' delle  attivita'  istituzionali  (max  20  punti)  in
termini di: 
      i) rilevanza dell'offerta didattica e scientifica,  continuita'
e capacita' di programmazione triennale, valorizzazione  ed  utilizzo
del patrimonio (materiale ed immateriale) disponibile; 
      ii)  fruibilita'  e  risultati  delle  iniziative  e   ampiezza
dell'utenza raggiunta; 
    c) qualita' della struttura (max 20 punti) in termini di: 
      i) disponibilita' di una sede idonea, di attrezzature adeguate,
di un patrimonio e di collezioni di rilievo qualitativo; 
      ii) consistenza della dotazione organica del personale a  tempo
indeterminato anche in rapporto alle attivita' istituzionali; 
      iii) personale qualificato, della dotazione organica di cui  al
precedente  punto  ii),  destinato  stabilmente   ad   attivita'   di
diffusione  della  cultura  scientifica  e  di   valorizzazione   del
patrimonio tecnico-scientifico. 
  4. Sono approvate, fino a concorrenza delle risorse disponibili  di
cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto, le domande  che  abbiano
conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un  punteggio  complessivo
di almeno 40 punti, rappresentante la sommatoria delle lettere a), b)
e c) del comma 3, sui 60 totali conseguibili. 
  5. La tabella triennale  2018-2020  e'  adottata  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione dell'universita' e delle ricerca, sentito il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-quater della legge  n.
113/91 e previa acquisizione del parere delle competenti  Commissioni
parlamentari e sara' pubblicata sul sito istituzionale del MIUR. 
  6. Gli esiti delle  procedure  di  selezione  sono  tempestivamente
comunicati ai soggetti proponenti attraverso il  servizio  telematico
Sirio, unitamente alle relative motivazioni contenute in  una  scheda
di valutazione distinta per ogni domanda di partecipazione.