Art. 11. I soci I soci hanno il dovere di operare per il raggiungimento degli scopi dell'associazione. Godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal «regolamento». I soci che sono eletti in liste contrassegnate dal simbolo di cui all'art. 2 del presente statuto, non possono iscriversi o aderire a partiti, movimenti, associazioni politiche, segrete, massoniche, liste civiche, ad esclusione di quelle riconosciute dal Consiglio direttivo. Il verificarsi di tale incompatibilita' comporta la cancellazione automatica dall'elenco degli iscritti dell'associazione con delibera emessa dal Consiglio direttivo.