Art. 11. 
                               I soci 
 
    I soci hanno il dovere di operare  per  il  raggiungimento  degli
scopi dell'associazione. Godono del diritto di parola, di voto  e  di
elettorato attivo e passivo, secondo quanto stabilito dallo Statuto e
dal «regolamento». I soci che sono eletti in liste contrassegnate dal
simbolo  di  cui  all'art.  2  del  presente  statuto,  non   possono
iscriversi o aderire a partiti,  movimenti,  associazioni  politiche,
segrete,  massoniche,  liste  civiche,  ad   esclusione   di   quelle
riconosciute dal Consiglio direttivo. 
    Il verificarsi di tale incompatibilita' comporta la cancellazione
automatica dall'elenco degli iscritti dell'associazione con  delibera
emessa dal Consiglio direttivo.