Art. 13. Economia L'Associazione non persegue fini di lucro. Tutto quanto e' nella libera disponibilita' e possesso dell'associazione costituisce il suo patrimonio che e' unico ed indivisibile. Le modalita' di utilizzo del patrimonio vengono stabilite dal Consiglio direttivo. Le risorse alle articolazioni territoriali sono destinate secondo delibera del Consiglio direttivo in base alla disponibilita' patrimoniale dell'associazione e proporzionalmente al numero di soci di ciascuna articolazione territoriale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge. L'esercizio finanziario decorre dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.