Art. 13. 
                              Economia 
 
    L'Associazione non persegue fini di lucro. 
    Tutto  quanto  e'  nella   libera   disponibilita'   e   possesso
dell'associazione costituisce il  suo  patrimonio  che  e'  unico  ed
indivisibile. 
    Le modalita' di utilizzo del  patrimonio  vengono  stabilite  dal
Consiglio direttivo. 
    Le risorse alle articolazioni territoriali sono destinate secondo
delibera  del  Consiglio  direttivo  in  base   alla   disponibilita'
patrimoniale dell'associazione e proporzionalmente al numero di  soci
di ciascuna articolazione territoriale. 
    E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o  la  distribuzione
sono imposte dalla legge. 
    L'esercizio finanziario decorre dall'1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.