Art. 17. Collegio dei revisori L'Assemblea nomina un collegio dei revisori, composto da tre membri iscritti all'albo dei revisori legali, oppure un revisore unico, iscritto all'albo dei revisori legali. Il Presidente del collegio dei revisori viene eletto dall'Assemblea dei soci. Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del collegio si provvede per cooptazione purche' la maggioranza sia costituita dai revisori nominati dall'Assemblea. Il revisore cosi' nominato resta in carica sino alla data di scadenza dell'intero collegio. Qualora mancasse la maggioranza dovra' essere convocata apposita Assemblea dei soci per la nomina del nuovo collegio dei revisori. Al collegio dei revisori spetta il compito di: controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare annualmente al consiglio direttivo. La carica di revisore e' inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed e' rinnovabile anche piu' volte. I revisori partecipano alla riunione del consiglio direttivo che approva il bilancio e possono su loro richiesta assistere alle altre riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.