Art. 17. 
                        Collegio dei revisori 
 
    L'Assemblea nomina un collegio  dei  revisori,  composto  da  tre
membri iscritti all'albo dei  revisori  legali,  oppure  un  revisore
unico, iscritto all'albo dei revisori legali. 
    Il  Presidente   del   collegio   dei   revisori   viene   eletto
dall'Assemblea dei soci. 
    Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del  collegio
si provvede per cooptazione purche' la maggioranza sia costituita dai
revisori nominati dall'Assemblea. Il revisore cosi' nominato resta in
carica sino alla  data  di  scadenza  dell'intero  collegio.  Qualora
mancasse la maggioranza dovra' essere  convocata  apposita  Assemblea
dei soci per la nomina del nuovo collegio dei revisori.  Al  collegio
dei revisori spetta il compito di: controllare la gestione  contabile
dell'associazione  e  di  effettuare,  in  qualunque   momento,   gli
accertamenti di  cassa;  redigere  collegialmente  la  relazione  sui
bilanci  preventivo  e  consuntivo  da  presentare   annualmente   al
consiglio direttivo. 
    La  carica  di  revisore  e'   inconciliabile   con   quella   di
consigliere, ha la durata di tre esercizi  ed  e'  rinnovabile  anche
piu' volte. 
    I revisori partecipano alla riunione del consiglio direttivo  che
approva il bilancio e possono su loro richiesta assistere alle  altre
riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.