Art. 18. Collegio di garanzia Il Collegio di garanzia e' composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci ed elegge nel suo seno il proprio Presidente. La durata in carica e' triennale e i membri sono rieleggibili. Qualora venisse a mancare un membro facente parte del Collegio si provvede per cooptazione purche' la maggioranza sia costituita da membri nominati dall'Assemblea. Il membro cosi' nominato resta in carica sino alla data di scadenza dell'intero Collegio. Qualora mancasse la maggioranza dei membri dovra' essere convocata apposita Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Collegio di garanzia. La carica di componente del collegio di garanzia e' inconciliabile con quella di consigliere. Spetta al collegio di garanzia: tutelare i diritti di informazione e partecipazione attribuiti a norma dello statuto agli associati; vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie e regolamentari; giudicare sulle infrazioni disciplinari commesse dagli associati nonche' sulle controversie insorgenti tra i vari organi dell'associazione. Il collegio decide a maggioranza dei suoi membri ed il provvedimento assunto e' definitivo. Inoltre, a tutela delle minoranze, ove presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e diritto di voto in seno al collegio di garanzia al membro componente, quale rappresentante della minoranza. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.