Art. 18. 
                        Collegio di garanzia 
 
    Il  Collegio  di  garanzia  e'  composto  da  tre  membri  eletti
dall'Assemblea dei soci ed elegge nel suo seno il proprio Presidente.
La durata in carica  e'  triennale  e  i  membri  sono  rieleggibili.
Qualora venisse a mancare un membro facente  parte  del  Collegio  si
provvede per cooptazione purche' la  maggioranza  sia  costituita  da
membri nominati dall'Assemblea. Il membro  cosi'  nominato  resta  in
carica sino alla  data  di  scadenza  dell'intero  Collegio.  Qualora
mancasse la maggioranza dei membri dovra' essere  convocata  apposita
Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Collegio di  garanzia.  La
carica di componente del collegio di garanzia e'  inconciliabile  con
quella di consigliere. 
    Spetta al collegio di garanzia: 
      tutelare i diritti di informazione e partecipazione  attribuiti
a norma dello statuto agli associati; 
      vigilare e controllare che siano osservate le norme  statutarie
e regolamentari; 
      giudicare  sulle   infrazioni   disciplinari   commesse   dagli
associati nonche' sulle controversie insorgenti  tra  i  vari  organi
dell'associazione. 
    Il  collegio  decide  a  maggioranza  dei  suoi  membri   ed   il
provvedimento  assunto  e'  definitivo.  Inoltre,  a   tutela   delle
minoranze, ove presenti e a tal  fine,  garantisce  la  presenza  con
diritto di parola e diritto di voto in seno al collegio  di  garanzia
al membro componente, quale rappresentante della minoranza. 
    Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto  del  diritto
di difesa e del principio del contraddittorio.