Art. 19. 
                              Sanzioni 
 
    Le sanzioni applicabili dal consiglio direttivo sono: 
      il richiamo scritto; 
      la sospensione per un massimo  di  mesi  sei,  con  contestuale
decadenza dalle cariche interne  all'associazione  e  il  divieto  di
parlare per nome e per conto dell'Associazione stessa; 
      l'espulsione. 
    Ogni  sanzione  deve  essere   comunicata   al   socio   mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno entro sette  giorni  dalla  data
del provvedimento. 
    Ciascun socio sottoposto a misure  disciplinari  puo'  presentare
ricorso al Presidente. 
    Il  Presidente,  convoca  entro  trenta  giorni  il  collegio  di
garanzia, al quale spetta il giudizio nel  rispetto  del  diritto  di
difesa e del principio del contraddittorio.