Art. 19. Sanzioni Le sanzioni applicabili dal consiglio direttivo sono: il richiamo scritto; la sospensione per un massimo di mesi sei, con contestuale decadenza dalle cariche interne all'associazione e il divieto di parlare per nome e per conto dell'Associazione stessa; l'espulsione. Ogni sanzione deve essere comunicata al socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro sette giorni dalla data del provvedimento. Ciascun socio sottoposto a misure disciplinari puo' presentare ricorso al Presidente. Il Presidente, convoca entro trenta giorni il collegio di garanzia, al quale spetta il giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.