Art. 20. Selezione delle candidature La candidatura degli associati per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali ed infine per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma potra' essere accettata solo se alla data del deposito delle relative liste elettorali gli interessati saranno soci nell'associazione da almeno un anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera i candidati dopo votazioni a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei votanti.