Art. 20. 
                     Selezione delle candidature 
 
    La candidatura degli associati per le  elezioni  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia,  del  Parlamento  nazionale,
dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano e dei consigli comunali ed infine per le cariche di sindaco e
di presidente di  regione  e  di  provincia  autonoma  potra'  essere
accettata solo  se  alla  data  del  deposito  delle  relative  liste
elettorali gli interessati saranno soci nell'associazione  da  almeno
un anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo. 
    Il Consiglio direttivo delibera  i  candidati  dopo  votazioni  a
scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei votanti.